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giovedì 09/11/2023 • 15:00

Speciali DDL DI BILANCIO

Manovra 2024: quali sono le principali misure fiscali

La Manovra 2024 si pone nel rispetto delle regole europee alla luce della delicata situazione economica influenzata negativamente dalla spinta dell'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, dall'incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e da quello in medio-oriente. Quali sono le principali novità per i soggetti IRPEF, IRES e in tema di crediti di imposta e fiscalità internazionale?

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Lo spirito della Manovra è quello di concentrare le risorse disponibili su poche grandi priorità con particolare attenzione al sostegno delle fasce di popolazione più deboli. Di seguito, si elencano le principali novità in ambito fiscale previste dalla Manovra 2024, suddivise per argomento.

  • Le novità per i soggetti IRPEF

Fringe benefits

Per il 2024 la soglia di non imponibilità dei fringe benefits è incrementata a 1.000 euro per tutti i dipendenti, con un ulteriore incremento fino a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico.

Premi di produttività

Anche nel 2024 i premi di produttività saranno tassati al 5%, anziché al 10%. La tassazione al 5% sarà applicabile sulle somme fino a 3.000 €  per i lavoratori con redditi fino a 80.000 €.

Cedolare secca

L'aliquota della cedolare secca è incrementata al 26%, limitatamente all'ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento).

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili

Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa).

Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili posseduti al 1° gennaio 2024.

L'imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo).

  • Le novità per i soggetti IRES

Riallineamento delle rimanenze di magazzino

E' prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La facoltà riguarda il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero il periodo d'imposta 2023 per i soggetti “solari”).

Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, ovvero i soggetti OIC adopter.

Operativamente, l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino potrà avvenire tramite:

  • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di esistenze iniziali, occorrerà versare:

  • l'IVA (da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto. L'aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra imposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e volume d'affari dichiarato);
  • un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP) con aliquota del 18%, sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

In ogni caso, l'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP.

L'adeguamento dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (ovvero nei modelli REDDITI 2024) e le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento non rileverà a fini sanzionatori, pertanto, il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali relative al 2023 non determina l'applicazione di sanzioni tributarie amministrative (tipicamente quelle previste per l'irregolare tenuta delle scritture contabili o la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.).

I valori risultanti a seguito della regolarizzazione saranno riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non potranno essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).

L'adeguamento non ha effetto sui PVC consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024 (presumibilmente il 1° gennaio 2024).

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

  • Le novità in tema di fiscalità internazionale

Estensione del regime PEX ai soggetti non residenti

La PEX si applicherà alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

Imposte estere

A partire dal 1° gennaio 2014, sugli immobili intestati a cittadini italiani l'aliquota dell'IVIE (ovvero l'imposta dovuta per gli immobili posseduti all'estero) è incrementata dall'attuale 7,6 per mille al 10,6 per mille.  Per l'IVAFE dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list da individuare in base al DM 4 maggio 1999.

  • Adempimenti e riscossione

Bonus casa: ritenute sui bonifici

A partire dal 1° marzo 2024, la ritenuta di acconto sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta” salirà dall'8% all'11%. L'obbligo di effettuare la ritenuta riguarda il bonifico bancario o postale (viceversa nel caso in cui il pagamento dovesse essere effettuato in altri modi, la ritenuta non è applicabile). Si ricorda che la ritenuta all'11% è operata dagli istituti di credito e da Poste italiane all'atto di accredito dei pagamenti eseguiti con bonifici parlanti dai contribuenti.

Limite alle compensazioni

Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. 

  • Bonus edilizi e crediti d'imposta

Controlli sugli immobili oggetto di bonus edilizi

Con riferimento agli immobili rientranti nelle casistiche disciplinate dall'art. 119 DL 34/2020 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici), l'Agenzia delle Entrate formerà delle liste selettive per controllare l'avvenuta presentazione in catasto della modifica alla rendita catastale alla luce dei lavori effettuati. Se così non fosse, dopo il controllo del fisco, è previsto l'adeguamento della rendita catastale aggiornata nonché l'applicazione di sanzioni.

Prima di procedere a livello sanzionatorio, l'Amministrazione finanziaria invierà una lettera di compliance al fine di chiudere la vicenda con un adeguamento in via bonaria (ovvero accettando la contestazione e versando il dovuto da parte del contribuente che ha commesso l'imprecisione di non far aggiornare in catasto la corrispondenza dell'immobile pre e post interventi edilizi).

La misura in esame è finalizzata verificare la coerenza tra lo stato di fatto degli immobili e le risultanze catastali per i fabbricati che hanno beneficiato dell'aliquota al 110% per le agevolazioni in edilizia.

Plusvalenze su immobili oggetto di superbonus

A partire dal 1° gennaio 2024 in caso di intervento di superbonus su un immobile e di successiva cessione di quest'ultimo entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, la relativa plusvalenza sarà considerata un reddito diverso tassabile ai fini IRPEF.

Da questa normativa sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dovesse essere decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Dal 1° gennaio 2024 è istituita la c.d. ZES unica per il Mezzogiorno, con introduzione di un nuovo credito d'imposta per gli investimenti

Il credito d'imposta sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, dovrà assumersi il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sarà possibile agevolare i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Nello specifico, per l'anno 2024 il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro.

Credito imposta per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

I contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, previsti dal DL 61/2023 saranno erogati alle imprese sotto forma di crediti di imposta e finanziamenti bancari agevolati. Gli aiuti saranno erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di:

  • 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali ed economiche;
  • 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.

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