venerdì 24/11/2023 • 16:53
Il beneficio del Reddito di cittadinanza, come noto, terminerà il 31 dicembre 2023. L'INPS chiarisce quali sono i termini di pagamento delle ultime mensilità, le scadenze per l'inoltro delle domande e gli ultimi adempimenti connessi a questa misura di sostegno al reddito, ormai in fase di abrogazione.
redazione Memento
Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) cesserà a far data dal 1° gennaio 2024, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 318, L. 197/2022).
Per coloro che beneficiano della misura del RdC, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le 18 mensilità previste dalla disciplina attualmente in vigore, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU) fino a febbraio 2024 (Mess. INPS del 7 agosto 2023 n.2896).
La Carta Rdc resterà operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l'utilizzo degli importi accreditati.
Nuove domande di Rdc
Le nuove domande di RdC non potranno essere acquisite oltre la data del 30 novembre 2023.
Nel caso di domande presentate all'INPS per il tramite di intermediari è consentita la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre 2023, purché presentate dagli utenti agli intermediari entro la scadenza del 30 novembre.
Nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio
La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine ultimo per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell'eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità (art. 19, c. 1 lett. a), DL 145/2023; art. 13, c. 5, DL 48/2023 conv. in L. 85/2023).
I nuclei che hanno fruito della settima mensilità di RdC ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre 2023, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali; mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura.
Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre 2023, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio.
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