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giovedì 16/11/2023 • 06:00

Contabilità RICAVI

Principio contabile OIC 34: cosa cambia dal 1° gennaio 2024

Il principio contabile OIC 34 rubricato “ricavi” nella sua versione definitiva entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024. Nello specifico il presente principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'OIC 34, a partire dal 1° gennaio 2024, si applica a tutte le transazioni che comportano la rilevazione di un ricavo derivante dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (voce A1 o voce A5).  Sono escluse le operazioni riguardanti le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione perché, per le loro specificità, sono trattate in altri principi contabili. Sono escluse dal principio anche le transazioni che non hanno finalità di compravendita, ossia le operazioni effettuate per procurarsi la disponibilità di un bene di analoghe caratteristiche senza l'obiettivo di conseguire un ricavo (si pensi ad esempio al caso di una società che scambia 100kg di grano stoccato in un magazzino del nord Italia con 100kg di grano della stessa qualità stoccato nel sud Italia per minimizzare i costi di trasporto). Tale impostazione è coerente con le disposizioni contenute nel paragrafo 83 dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” in tema di permuta dal lato dell'acquirente.

Una novità degna di nota contenuta all'interno del nuovo principio contabile, attiene all'identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita, infatti, può includere diverse prestazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Rilevazione dei ricavi

Lo standard prevede le seguenti fasi per la rilevazione del ricavo:

  • determinazione del prezzo complessivo del contratto;
  • identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione;
  • valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
  • rilevazione dei ricavi.

Si evidenzia che, il citato principio contabile, è stato predisposto, in tale modo, per agevolare il redattore del bilancio nella rilevazione dei ricavi derivanti da contratti complessi, ossia contratti che prevedono più unità elementari di contabilizzazione. Nello specifico, devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promessi al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria, in quanto, da un unico contratto di vendita, possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.

Dopo aver determinato quali siano le singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse, allocando il prezzo complessivo del contratto a ciascuna unità elementare di contabilizzazione identificata.

Un' eccezione al principio dell'identificazione delle unità elementari di contabilizzazione riguarda le garanzie che vengono fornite per legge. Tali garanzie sono state considerate come un onere che la società venditrice deve sostenere per legge e non come un servizio aggiuntivo con una propria profittabilità da contabilizzare come un ricavo separato. Per tali garanzie, essendo obbligatorie, il prezzo non è determinato separatamente come avviene, invece, per le altre garanzie prestate ai clienti. Pertanto, l'identificazione e la valorizzazione separata delle garanzie fornite per legge come se si trattasse di una prestazione negoziata tra le parti, non fornirebbe informazioni utili al lettore del bilancio. Per questo motivo, il principio prevede che le garanzie prestate ex-lege debbano essere contabilizzate secondo le previsioni dell'OIC 31 “Fondo rischi e oneri” (la società venditrice valuta l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che stima di dover sostenere per soddisfare l'impegno assunto). Le altre garanzie prestate al cliente sono considerate unità elementari di contabilizzazione da rilevare come un ricavo separato.

Il principio contabile OIC 34 evidenzia che la società dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, dovrà procedere con lo stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica. Il metodo di rilevazione dei ricavi è distinto tra vendita di beni e prestazione di servizi.

Vendita di beni

Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, il principio contabile chiarisce che i ricavi sono rilevati quando determinate condizioni sono soddisfatte, ossia:

  • è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita; e
  • l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.

Nel valutare se il trasferimento sostanziale dei rischi sia avvenuto, la società tiene conto sia di fattori qualitativi (ad esempio una valutazione delle clausole contrattuali) sia di fattori quantitativi (ad esempio una valutazione dell'esperienza storica). Tuttavia, non tiene conto del rischio di credito, in quanto questo incide sulla valutazione della recuperabilità dei crediti iscritti in bilancio, ai sensi dell'OIC 15 “Crediti” e non sull'iscrizione del ricavo.

Con riguardo ai ricavi per prestazioni di servizi, l'OIC evidenzia che sono rilevati a conto economico in base allo stato di avanzamento se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

  • l'accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore maturi via via che la prestazione è eseguita; e
  • l'ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi, tenendo però presente che il redattore di bilancio deve procedere con il metodo che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati.

In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati dalla:

  • proporzione tra le ore di lavoro svolto alla data di bilancio e le ore complessive di lavoro stimate per effettuare il lavoro;
  • proporzione tra i costi sostenuti alla data di bilancio e i costi totali dell'operazione stimati; o
  • proporzione tra i servizi effettuati alla data di bilancio ed i servizi totali previsti nel contratto.

Nel caso in cui la società non possa rilevare il ricavo secondo il criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

Il summenzionato criterio riflette quello contenuto nel paragrafo 42 dell'OIC 23, laddove è previsto che nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte determinate condizioni. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata.

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