lunedì 13/11/2023 • 06:00
In ambito IVA, lo schema di decreto sull'accertamento prevede la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio e la prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti.
La prima osservazione che viene spontanea guardando i testi messi a disposizione dal governo riguarda il mantenimento – si auspica provvisorio – della duplicità normativa. Le stesse disposizioni sull'accertamento si trovano infatti nella legge IVA - il DPR 633/72 – e nel decreto sull'accertamento delle imposte sui redditi – il DPR 600/73.
In particolare, gli articoli di cui commentiamo le innovazioni sono:
Sin dalla loro coabitazione, fu evidente che questi due articoli avrebbero dovuto confluire in un unico testo sull'accertamento delle imposte in generale, e l'auspicio divenne più evidente con l'istituzione dell'Agenzia delle entrate. Da questo evento sono passati quasi venticinque anni, e non abbiamo ancora un atto normativo uniforme. Vediamo ora cosa dispone lo schema di decreto legislativo in materia di imposta sul valore aggiunto.
Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in tema di attività di analisi del rischio
L'articolo 2 dello schema di decreto sull'accertamento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 novembre 2023 e avente ad oggetto la razionalizzazione e il riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio, interviene congiuntamente sulle norme sopra evocate.
Per l'IVA è significativo rileggere la parte della norma tuttora vigente, che verrà sostituita da un riferimento alle “opportune attività di analisi del rischio”, attività individuate per tutti i tributi dal comma 1 di tale articolo 2, che al successivo comma 3 evidenzia l'utilizzo incrociato di tutte le banche dati, solo ora formalizzato ma che non è certo una novità.
La disposizione sostituita era, come molte norme della nostra legge fiscale, di natura puntuale per risolvere verosimilmente casi specifici. Che senso ha scrivere in una norma, che dovrebbe essere generale e astratta, che l'attività di controllo deve essere rivolta prioritariamente nei confronti dei soggetti “diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese, in misura non inferiore al 90 per cento”? Una formulazione del genere non deve essere ospitata in un provvedimento normativo, ma in una disposizione operativa dell'amministrazione finanziaria, che dovrà essere periodicamente rivista per adattarsi ad una situazione in continua evoluzione.
Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA
La seconda specifica nuova disposizione in tema di IVA, l'art. 4 dello schema di decreto sull'accertamento, consiste nell'inserimento di una regola più rigorosa per i soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SSE: Norvegia, Islanda, Liechtenstein), che chiedono l'iscrizione nel VIES nel nostro Paese.
A dire il vero, negli incontri tra consulenti fiscali della Confédération Fiscale Européenne, i nostri delegati erano stati “accusati” di rappresentare un Paese che rilascia le partite IVA con troppa facilità. Il regolamento sui controlli IVA nell'Unione europea dispone all'articolo 23, paragrafo 1, capoverso, che gli Stati verificano i dati comunicati al momento della richiesta della partita IVA, in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione.
Per i soggetti residenti nell'Unione si sta andando verso la partita unica europea (single EU VAT identification), mentre i soggetti extraUE che vendono ai privati o che intendono aprire un deposito di merce devono chiedere una partita IVA, nel primo caso in qualunque Stato, nel secondo dove localizzano i beni.
Non potendo avvalersi dell'identificazione diretta (art. 35-ter legge IVA), devono nominare un rappresentante fiscale, solidalmente responsabile per il rispetto dei loro obblighi, in primis per il versamento dell'imposta dovuta (articolo 17, terzo comma).
La nuova disposizione prevede la prestazione di una idonea garanzia per poter operare con gli acquisti e le cessioni di beni in ambito intraunionale.
Nel chiedere l'ammissione al VIES il rappresentante fiscale dovrà verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la corrispondenza alle notizie in suo possesso, pena l'irrogazione di una sanzione di € 3.000, per la quale non è ammessa la regola della continuazione.
L'amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di Finanza, procederà agli opportuni controlli.
Infine, il rappresentante fiscale, o il legale rappresentante dell'ente incaricato, dovrà possedere i requisiti degli intermediari fiscali (art. 8 c. 1 lett. a, b, c, d DM 164/99), e dovrà pure lui rilasciare idonea garanzia, anche in funzione del numero di soggetti rappresentati. Questa regola farà cessare le rappresentanze spesso attribuite alla consociata italiana di gruppi multinazionali.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Tra i profili più interessanti della delega fiscale rientra quello di generalizzare il principio del contraddittorio nei procedimenti tributari. Tale principio ha consen..
Approfondisci con
Delineate le linee guida e gli indirizzi operativi per l'anno 2022 relativi alla prevenzione e contrasto agli illeciti ed evasione fiscale. L'Agenzia delle Entrate concentra l'attenzione sui molteplici istituti di tax c..
Raimondo D'antonio
-Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.