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martedì 24/10/2023 • 06:00

Speciali DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nuovo calendario fiscale per versamenti e dichiarativi

Nel corso del Consiglio dei Ministri riunitosi il 23 ottobre 2023 è stato approvato lo schema di decreto in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari che revisiona il calendario delle scadenze per versamenti e dichiarazioni. Previsto anche il rafforzamento dei servizi digitali per ottimizzare il rapporto Agenzia-contribuente.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Dopo l'approvazione del 16 ottobre 2023 dei decreti attuativi della delega fiscale sull'IRPEF e sulla fiscalità internazionale, il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 23 ottobre 2023, approva i decreti sugli adempimenti tributari e sulle modifiche relative allo Statuto dei diritti del contribuente.

In particolare, il nuovo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari interviene sulle scadenze attualmente previste per il versamento delle imposte e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

Il decreto semplifica anche i contenuti dei modelli dichiarativi, dai quali, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, verranno progressivamente eliminate le informazioni non rilevanti ai fini della determinazione delle imposte sui redditi o che l'Agenzia delle Entrate potrà acquisire dalle proprie banche dati o nella titolarità di altre amministrazioni.

Verrà escluso, inoltre, l'obbligo d'indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, anche se cedibili. L'obbligo, tuttavia, rimarrà per quei crediti la cui indicazione in dichiarazione è richiesta al fine d'acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, crediti industria 4.0, aiuti di Stato o de minimis).

Calendario fiscale

Adempimento

Scadenza attuale

Scadenza futura

Versamento saldo e acconto imposte dichiarazione

Previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, versamento in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza e il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

Versamenti rateali: entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese i non titolari di partita IVA

Senza esercizio dell'opzione, il versamento è eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza e il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre.

Versamenti rateali: entro il giorno 16 di ciascun mese per tutti i soggetti (titolari di partita IVA e non).

Decorrenza: dal versamento delle imposte a saldo 2023

Versamento soglia minima IVA

Se l'IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 25,82 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo

Se l'IVA a debito periodica (mensile/trimestrale) è pari a 100 euro, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Decorrenza: liquidazioni periodiche relative al 2024

Versamento soglia minima ritenute su redditi di lavoro autonomo

Il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis DPR 600/73) che non supera il limite di 100 euro, è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e, comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Per le ritenute operate nel mese di dicembre il versamento dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

Decorrenza: dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024

Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio (art. 25-ter DPR 600/73)

Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500 euro. Vige, comunque, l'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo suindicato

Il versamento della ritenuta è eseguito dal condominio quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di 500 euro. Vige, comunque, l'obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo suindicato. Per le ritenute operate nel mese di dicembre, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo

Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Dal 2 maggio 2024:

  • per le persone fisiche, società ed associazioni, presentazione telematica entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • per i soggetti IRES, presentazione telematica entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Dal 1° aprile 2025:

  • per le persone fisiche, tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno, ovvero in via telematica, tra il 1° aprile e il 30 settembre;
  • le società o le associazioni (art. 5 TUIR) tra il 1°aprile e il 30 settembre;
  • soggetti IRES (solari), a partire dal 1° aprile dell'anno successivo ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Presentazione Modello 770

Entro il 31 ottobre di ciascun anno

Decorrenza: 1° aprile 2025

Tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Trasmissione dati sistema TS

Dal 1° gennaio 2024, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Dal 1° gennaio 2024, cadenza semestrale

Rafforzamento dei servizi digitali dell'AE

Lo schema di decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri introduce anche misure volte a rafforzare i servizi digitali esistenti, nonché ad introdurne di nuovi, al fine di consentire ai contribuenti di ottemperare agli adempimenti fiscali in modo più semplice e diretto.

Nello specifico, i servizi digitali dovranno:

  • potenziare i canali d'assistenza a distanza;
  • consentire la registrazione delle scritture private;
  • consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
  • consentire il confronto a distanza tra contribuente ed uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo ed accertamento;
  • consentire il calcolo ed il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento, nonché la liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate;
  • l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Verranno, altresì, introdotti nuovi servizi digitali che consentiranno al contribuente di consultare ed acquisire tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che lo riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tutti i dati riguardanti gli atti e le comunicazioni, potranno, inoltre, essere scaricati massivamente.

Sospensione degli atti emessi dall’AE

Tra le misure del decreto, è prevista una specifica disposizione che attua una sospensione feriale nei mesi di agosto e dicembre degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, riguarda:

  • le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
  • le comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati di cui all’art. 36-ter DPR 600/73;
  • le comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1 c. 412 L. 311/2004;  
  • gli inviti all’adempimento di cui all’art. 1 c. 634-636 L. 190/2014.

Ulteriori novità sulla Certificazione unica, semplificazioni per i crediti di imposta e visto di conformità

L'iter di semplificazione viene attuato anche attraverso l'esonero per i sostituti d'imposta di rilasciare la Certificazione unica ai contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Ciò, in ragione dell'obbligo di fattura elettronica per la generalità dei soggetti forfettari, il quale decorrerà dal 1° gennaio 2024.

Ulteriore misura, riguarda i crediti d'imposta per i quali è previsto l'obbligo d'indicazione nelle dichiarazioni annuali. Qualora, infatti, il contribuente ometta di esporre tali crediti nel modello Redditi, non decade dal beneficio, sempreché lo stesso sia spettante, ma rimane ferma l'applicazione delle conseguenze previste per la mancata registrazione nell'RNA, dall'art. 17, c. 2, del Regolamento approvato con il decreto del 31 maggio 2017 n. 115, per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Infine, il decreto prevede l’incremento:

  • da 50.000 a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA;
  • da 20.000 a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

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