sabato 14/10/2023 • 06:06
I giudici di merito: il termine "parziale" previsto dalla norma non è riferito all'importo di quanto dichiarato ma al fatto che al reddito complessivo possa concorre un reddito di altra natura prodotto in Italia che si vada a sommare al reddito estero.
redazione Memento
I giudici dell'Emilia Romagna (CGT 944/2023) si sono pronunciati in tema di controlli formali e di rettifica del rigo 30 del quadro RN.
Nel caso in esame, la contribuente ha presentato ricorso avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale. La rettifica dell'agenzia veniva giustificata dal fatto che il reddito prodotto all'estero (complessivamente di Euro 29.768,00) concorreva parzialmente alla formazione del reddito complessivo (per Euro 23.068,00 considerato che a San Marino era prevista per l'annualità 2012 una franchigia di Euro 6.700,00), pertanto, a parere dell'agenzia ne derivava che anche l'imposta estera pagata per Euro 3.225,00 doveva essere ridotta in misura corrispondente in applicazione dell'art. 165 c. 10 Tuir.
Secondo la ricorrente, nel caso di determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente, il credito d'imposta per le imposte estere risulta essere pieno e che il frontaliere determina il reddito in modo analitico, solo sull'eccedenza della franchigia.
Secondo i giudici di merito, dalla normativa si evince che la contribuente per quanto riguarda la sua dichiarazione reddituale ricade sotto le disposizioni di cui all'art. 51 commi da 1 a 8, con esclusione del comma 8bis, in quanto (lavoratrice dipendente che non soggiorna all'estero per più di n. 183 giorni e frontaliera).
In pratica l'interpretazione della norma riferita al "reddito di lavoro dipendente prestato all'estero diverso da quello determinato ai sensi dell'art. 51 comma 8-bis Tuir" prevede che il reddito prodotto ai sensi dell'art. 51 c. 1-8 Tuir cioè, nel caso di specie (lavoratrice dipendente che non soggiorna all'estero per più di n. 183 giorni e frontaliera), non ricada sotto le disposizioni dell'art. 165, comma 10. Ciò anche perché il reddito estero regolarmente dichiarato è stato ridotto in sede di dichiarazione reddituale (franchigia) unicamente per una norma agevolativa prevista espressamente dalla nostra normativa per i frontalieri, è di tutta evidenza che una siffatta norma non può venire vanificata da una interpretazione non ortodossa della normativa apportando nei fatti un danno alla contribuente che si vedrebbe diminuire il credito d'imposta legittimo da utilizzare nella propria dichiarazione. Ed in aggiunta viene a supporto anche una interpretazione letterale della norma laddove il termine "parziale" non è riferito all'importo di quanto dichiarato ma al fatto che al reddito complessivo possa concorre un reddito di altra natura prodotto in Italia che si vada a sommare al reddito estero.
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