giovedì 12/10/2023 • 14:30
Il CNDCEC, con il pronto ordini n. 97 dell'11 ottobre 2023, ha chiarito che l'Ordine può cancellare dal registro il tirocinante che, abilitatosi all'esercizio della professione, chieda l'iscrizione nell'albo prima che siano trascorsi i 5 anni dal compimento del tirocinio.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 97 dell'11 ottobre 2023, il CNDCEC ha chiarito che l'Ordine può legittimamente procedere alla cancellazione d'ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti 5 anni nel caso in cui sia disposta l'iscrizione nell'albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Si ricorda che il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato e quest'ultimo perde efficacia decorsi 5 anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia, il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti (art. 6 c. 12 DPR 137/2012). Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è, in realtà, il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012. Ciò significa che, trascorsi 5 anni dal suo compimento senza il superamento dell'esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (o, meglio, del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere traccia dei tirocini ancora in corso di validità, il CNDCEC chiarisce che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente interna - non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – pertanto l'Ordine può valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all'esercizio della professione, chieda l'iscrizione nell'albo prima che siano trascorsi i 5 anni dal compimento del tirocinio.
Si ricorda che il tirocinio ha una durata massima di 18 mesi. L'interruzione del tirocinio per oltre 3 mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.