Il Ministero del Lavoro interviene con la Circolare 9/2023 fornendo indicazioni rispetto alle modifiche al rapporto a tempo determinato apportate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Il Decreto Lavoro-Calderone ha infatti ampiamente modifica il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 relativo ai rapporti a tempo determinato.
Proroghe, Stop and go e durata massima
Punti fermi rispetto alla gestione del rapporto a tempo determinato sono il c.d. stop and go e la durata massima dei rapporti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro. Infatti il decreto-legge n. 48 del 2023 non ha modificato il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, che resta fissato in ventiquattro mesi. E' necessario ricordare come i contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, possano provvedere a derogare tale limitazione. E' inoltre ancora possibile un'ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di dodici mesi, presso la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19.
Risulta inoltre invariata anche la gestione delle proroghe (massimo quattro) dei rapporti a tempo determinato e il regime dei periodi cuscinetto tra un contratto di lavoro e l'altro (c.d. stop and go).
Le causali giustificatrici
Grande modifica invece quella che riguarda le causali giustificatrici che vengono oggi a legittimare i rapporti tempo determinato oltre i dodici mesi:
- nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;
- in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Sul punto il Ministero del Lavoro fornisce degli importanti chiarimenti, infatti, in merito alle ragioni tecniche, organizzative o produttive, chiarisce che tale possibilità, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, è concessa solo temporaneamente sino alla data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi. Da evidenziare come l'indicazione del termine del 30 aprile 2024 è da riferirsi alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre tale data.
Questione controversa era la gestione della contrattazione collettiva stipulata precedentemente rispetto alla disciplina del Decreto Lavoro-Calderone, e tuttora in vigore, sulla quale interviene il Ministero offrendo le diverse possibilità d'applicazione.
Previsione contrattazione collettiva previgente
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Possibilità d'applicazione
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Mero rinvio alle fattispecie legali
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Si applica la nuova disciplina
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Causali introdotte in attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) (di cui all'Art. 41-bis del decreto-legge n. 73 del 2021)
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Applicazione causali contrattazione collettiva
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Causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine
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Applicazione causali contrattazione collettiva
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In merito alla causale legata alla necessità di sostituire altri lavoratori, il Ministero del Lavoro specifica che, seppure vi sia stata una riformulazione lessicale rispetto alla previgente espressione, si deve ritenere che resti fermo l'onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, restando vietata in ogni caso la sostituzione dei lavoratori in sciopero.
Equiparate proroghe e rinnovi
Il comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge in commento modifica la disciplina dell'articolo 21 del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2015 uniformando il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi dodici mesi, possono adesso intervenire liberamente senza specificare alcuna condizione.
Sul punto il Ministero, relativamente alla distinzione tra proroghe e rinnovi, richiama la propria circolare n.17 del 31 ottobre 2018, al paragrafo 1.1.
Da ricordare che la richiamata circolare del 2018, in commento alle modifiche del c.d. Decreto Dignità, richiamava la particolare indicazione di prassi secondo la quale la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, secondo il Ministero del Lavoro, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo.
Vista l'attuale equiparazione, che protegge in ogni caso dalla necessità della causale entro i 12 mesi, la differenza viene a trovarsi solamente nella necessità dello stop and go.
Conteggio 12 mesi acausali
La conversione del Decreto Lavoro-Calderone ha previsto la possibilità di ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023.
La norma in sostanza azzera il conteggio a partire dalla data del 5 maggio 2023 per i nuovi contratti stipulati, senza la necessità quindi di motivazioni sino raggiungimento del limite massimo di dodici mesi. Rimane ferma la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
In merito a tale modifica i dubbi riguardavano l'indicazione di “stipula successiva al 5 maggio 2023” e il conteggio dei contratti a cavallo del 5 maggio 2023. Il Ministero del Lavoro, intervenendo sul tema offre un'indicazione estensiva delle previsioni normative in linea con la volontà del legislatore di offrire maggiore libertà nella stipula del rapporto a tempo determinato. Viene infatti previsto il conteggio dei soli contratti stipulati oltre la data di entrata in vigore del Decreto Legge, quindi, come esemplificato dal Ministero, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi. Questa prima indicazione ci fa comprendere come non debba essere verificato il periodo di esecuzione del rapporto a tempo determinato ma quella che è la data di stipula, da intendersi con riferimento a nuovo contratto, rinnovo o anche proroga.
Questo porta a valutare da parte del Ministero del Lavoro che se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 (data di conversione del decreto) le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.
L'indicazione con l'inserimento della data di conversione può apparire fuorviante, ma possiamo quindi semplificare tali indicazioni affermando che, dal 5 maggio 2023 per ogni stipula di contratto (rinnovo o proroga) si terrà conto dei contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 5 maggio 2023.
L'indicazione appare, come detto, in linea con l'intenzione normativa anche espressa nei documenti d'accompagnamento del Decreto Legge, anche se pericolosamente interpretabile in una letterale applicazione.
Limitazioni lavoratori somministrati
La conversione del Decreto Lavoro-Calderone ha infine modificato l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato effettuando alcune esclusioni ai fini del rispetto del limite del 20%, previsto dal primo periodo del comma 1.
Non rilevano per tale conteggio i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.
La norma poi esclude espressamente l'applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Fonte: Circ. Min. Lav. 9 ottobre 2023 n. 9