martedì 26/09/2023 • 14:58
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 435 del 26 settembre 2023, ha chiarito che in caso di arbitrario ritardo della presa visione di fatture elettroniche nell'area riservata del sito web AE, le stesse si considerano comunque ricevute e l'IVA può essere detratta da quel momento.
redazione Memento
Con la risposta n. 435 del 26 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di messa a disposizione delle fatture nell'area riservata del sito web AE, la data di ricezione delle stesse è rappresentata dalla presa visione da parte del cessionario/committente; se quest'ultimo arbitrariamente ritarda il momento della presa visione, la fattura si considera comunque ricevuta e l'IVA può essere detratta da quel momento.
Nel caso in cui il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, lo SdI rende infatti disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file.
Nel caso di messa a disposizione nell'area riservata, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione da parte del cessionario/committente (Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757). Per il cliente, ogni qual volta lo SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'IVA coincide con quella della consegna del documento. Nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''.
Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (art. 19 c. 1 DPR 633/72).
Secondo i giudici unionali, l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare, oltre al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto (C.Giust. UE 29 aprile 2004 C-152/02). È solo da quest'ultimo momento che il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione. La ricezione della fattura deve emergere da una corretta tenuta della contabilità.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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