venerdì 22/09/2023 • 06:00
Nel corso di un evento della stampa specializzata, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito alcune incertezze legate alla corretta individuazione dei requisiti temporali per la fruizione dei bonus edilizi, relativamente ai termini di pagamento per i condomini, allo sconto parziale e agli interventi realizzati in diversi periodi d'imposta.
In tema di bonus edilizi, ciò che desta maggior preoccupazione in capo agli imprenditori ed ai professionisti è la corretta individuazione di termini e scadenze entro le quali poter compiutamente usufruire dell'agevolazione fiscale e, ove consentito, valutare la cessione del credito di imposta maturato nel pieno rispetto dell'art. 121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) sull'esercizio del diritto di opzione.
Difatti, il legislatore ha inteso disciplinare in modo rigoroso i requisiti temporali entro cui è necessario svolgere i lavori o presentare il SAL affinché il contribuente possa godere dell'agevolazione.
Tali oggettive difficoltà sono ben note all'Agenzia dell'Entrate che, anche in occasione di un evento della stampa specializzata del 20 settembre 2023, è intervenuta per chiarire perplessità in tema di:
Termini di pagamento per i condomini
Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate ruota attorno ad una possibile fattispecie in cui un condominio, per l'appunto, gode dei requisiti per accedere al Superbonus nella misura del 110% per dei lavori pagati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli per la cessione del credito.
In particolare, la domanda verte sull'opportunità di cedere un credito d'imposta per spese integralmente sostenute nel 2023 anche per lavori, in realtà, da eseguirsi nei primi mesi del 2024.
Ci si domanda, detto altrimenti, se fosse possibile cedere un credito d'imposta per spese sostenute nel 2023 (con comunicazione della cessione effettuata entro il 16 marzo 2024) pur se i lavori non sono ancora stati realizzati.
L'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che sarà possibile usufruire del Superbonus al 110% con riferimento a tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, salvo che trovino rispondenza in un SAL riferito alla medesima data.
La fonte di tale considerazione è radicata nell'art. 19 c. 13 DL 34/2020 ove viene stabilito che il contribuente per poter esercitare il diritto di opzione deve richiedere il visto di conformità attestante i requisiti di spettanza del credito d'imposta, nonché l'asseverazione del tecnico abilitato utile a dimostrare il rispetto dei profili tecnici richiesti dalla normativa che viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Fattura con sconto parziale
L'Agenzia dell'Entrate è stata interrogata su quando dovesse considerarsi effettuato il pagamento in presenza di una fattura emessa a fine dicembre 2023, ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024.
In tal caso gli esperti non hanno avuto dubbi: se la quota a carico del contribuente è stata pagata nel 2024 la spesa deve considerarsi sostenuta in quell'annualità, in applicazione del criterio di cassa (ovvero alla data di effettivo pagamento).
In presenza di una fattura relativa ad un'operazione effettuata entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale da Superbonus al 110% inviata allo SDI a gennaio 2024, la spesa si deve considerare sostenuta nel gennaio 2024 perché la fattura si considera emessa nel momento della sua trasmissione al sistema di interscambio.
Ciò nel pieno rispetto della circolare n. 24/E del 2020 dove viene ribadito che, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese per le persone fisiche, occorre fare riferimento al criterio di cassa.
Interventi realizzati in periodi d'imposta differenti
Infine, l'Agenzia dell'Entrate richiamando la propria circolare n. 23/E del 23 giugno 2023 ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di opzione anche per interventi realizzati in periodi d'imposta differenti ma accumunati dal medesimo SAL.
Più in particolare, si ritiene corretto esercitare l'opzione dello sconto in fattura per un importo rispetto al quale ci sia un SAL pari ad almeno il 30% degli interventi anche se eseguiti in anni differenti. L'Agenzia dell'Entrate a tal proposito riporta un esempio: nel caso di interventi iniziati nell'anno 2022 è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in relazione ad una fattura emessa a SAL nel 2023 solo se riferita ad almeno il 30% degli interventi realizzati in parte nel 2022 ed in parte nel 2023.
Quanto alla cessione, dunque, può essere ceduto l'intero importo pagato nel 2023 a fronte di un SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dell'intervento.
Le delucidazioni dell'Agenzia dell'Entrate sono importanti e si vanno ad aggiungere alle già diverse indicazioni di prassi ormai note in materia di bonus edilizi da conoscere, necessariamente, al fine di interpretare esaustivamente la materia.
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Andrea Mifsud
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