giovedì 21/09/2023 • 06:00
I soggetti passivi che intendono costituire un Gruppo IVA a decorrere dal 1° gennaio 2024 devono esercitare l’opzione entro il 30 settembre 2023, trasmettendo il modello AGI all’Agenzia delle Entrate per mezzo del rappresentante di Gruppo. La decorrenza slitta al 1° gennaio 2025 se l’opzione è comunicata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.
Costituzione del Gruppo IVA
Possono costituire un Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter DPR 633/72.
Se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo, salva la possibilità di presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello probatorio di cui all'art. 11 c. 1 lett. b) L. 212/2000 al fine di dimostrare l'insussistenza di questi ultimi. L'istanza deve essere sottoscritta sia dal rappresentante di Gruppo, sia dal soggetto passivo del quale si voglia provare l'inclusione o l'esclusione (risoluzione n. 54/E/2018).
Per impedire che possano aderire al Gruppo IVA entità legate da vincoli occasionali o temporanei, il vincolo finanziario presuppone, allo stesso tempo, la sussistenza tra i soggetti passivi di un rapporto di controllo, diretto o indiretto, determinato ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (cd. controllo di diritto) e la permanenza del suddetto vincolo almeno dal 1° luglio dell'anno precedente.
Anche i vincoli economico e organizzativo devono sussistere dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'opzione ha effetto, laddove il vincolo economico implica una forma di cooperazione economica riconducibile allo svolgimento di un'attività principale dello stesso genere, allo svolgimento di attività complementari o interdipendenti o allo svolgimento di attività che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più dei soggetti passivi che aderiscono al Gruppo IVA. Il vincolo organizzativo, invece, richiede l'esistenza di un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti passivi, ancorché il medesimo sia svolto da un altro soggetto.
Ampliamento del Gruppo IVA
Come precisato dalla risoluzione n. 30/E/2021, anche ai fini dell'ampliamento del perimetro soggettivo del Gruppo IVA e della relativa decorrenza occorre che sia rispettato il duplice requisito previsto per l'esistenza del vincolo finanziario.
Pertanto, rispetto ad un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso dell'anno 2023 venga conseguito il controllo di diritto di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno 2023 qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio 2023, con l'effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall'anno 2024. Qualora, invece, il controllo venga conseguito dopo il 1° luglio 2023, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell'anno 2024, per cui la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorre dal successivo anno 2025.
Indebita esclusione o inclusione di un soggetto passivo
Tenuto conto che l'opzione per la costituzione del Gruppo IVA riguarda obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrano i presupposti di legge (cd. all-in, all-out principle), il mancato esercizio dell'opzione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti comporta, da un lato, il recupero a carico del Gruppo IVA dell'effettivo vantaggio fiscale ottenuto e, dall'altra, la cessazione del Gruppo IVA a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, salvo che per i soggetti illegittimamente esclusi non si provveda ad esercitare l'opzione stessa.
Invece, l'esercizio dell'opzione da parte di un soggetto che non possiede i requisiti previsti è privo di effetti limitatamente al suddetto soggetto e, anche in tal caso, il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
Opzione per la partecipazione al Gruppo IVA
L'opzione per la partecipazione al Gruppo IVA deve essere comunicata, per via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, mediante il modello AGI approvato con il provvedimento n. 215450/E/2018, sottoscritto da tutti i partecipanti.
Fermo restando che la scelta di aderire al Gruppo IVA non può essere effettuata per comportamento concludente, la stessa, una volta esercitata, è vincolante per un triennio, sempreché permangano i vincoli finanziario, economico e organizzativo tra i soggetti passivi. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non sia esercitata la revoca.
Con il modello AGI è possibile manifestare le opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti di cui agli artt. 36 e 36-bis DPR 633/72. Successivamente al primo anno di operatività del Gruppo, tali opzioni possono essere esercitate o revocate per comportamento concludente.
Termine per l'esercizio dell'opzione
I soggetti passivi che intendono costituire un Gruppo IVA a decorrere dal 1° gennaio 2024 devono esercitare l'opzione entro il 30 settembre 2023, trasmettendo il modello AGI all'Agenzia delle Entrate per mezzo del rappresentante di Gruppo. La decorrenza slitta al 1° gennaio 2025 se l'opzione è comunicata dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.
Entro la data di efficacia dell'opzione, è possibile integrare, rettificare e cancellare i dati trasmessi con la dichiarazione di opzione, trasmettendo una nuova dichiarazione, sostitutiva della precedente.
Per i Gruppi IVA già costituiti, il 30 settembre 2023 rappresenta, invece, il termine per la revoca dell'opzione per la partecipazione, sempreché si trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime.
Con la risposta n. 635/E/2021 è stato chiarito che l'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2 c. 1 DL 16/2012, può essere applicato anche all'ipotesi in cui la comunicazione di inclusione nel Gruppo IVA di un partecipante - da eseguire nel rispetto della regola “all in all out” - sia effettuata oltre i termini normativamente previsti ma, comunque, entro il termine della prima dichiarazione utile e le società del Gruppo IVA mantengano un comportamento coerente con la disciplina; in tal caso, si applica la sanzione fissa di 250 euro.
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