martedì 19/09/2023 • 06:00
L’evoluzione della normativa riferita al green deal della UE porterà nuovi adempimenti per gli importatori unionali dal 1° ottobre 2023, per osservare gli obblighi di rilevazione e rendicontazione imposti dalla normativa CBAM, in prospettiva del primo report al 31 gennaio 2024. Il Regolamento CBAM è stato pubblicato in Gazzetta UE del 15 settembre 2023.
La novità va nella direzione di una compliance doganale evoluta per eseguire un'accurata analisi di classificazione sui materiali movimentati e la redazione di nuovi accordi con i fornitori esteri che condurrà le imprese italiana verso una necessaria, capillare, consapevolezza nelle transazioni internazionali, con l'obiettivo di porre al centro delle relazioni crossborder l'impatto ambientale generato dalle merci importate.
Il 17 agosto 2023, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/1773 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio che, con avvio dal 1° ottobre 2023, durerà fino alla fine del 2025.
Il regolamento di esecuzione descrive gli obblighi di segnalazione per gli importatori dell'UE di merci CBAM, nonché la metodologia per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione delle merci incise dal provvedimento.
Il periodo transitorio (da ottobre 2023 a dicembre 2025) darà tempo alle imprese per prepararsi adeguatamente, con la possibilità di calibrare la metodologia di monitoraggio e rendicontazione che dovrà essere attivata entro il 2026.
Contestualmente al nuovo Regolamento, la Commissione ha pubblicato le linee guida destinate parimenti agli importatori dell'UE ed ai produttori residenti in paesi terzi, al fine di dare conto dell'attuazione operativa delle nuove norme. Per gli importatori, sarà necessario acquisire con celerità una piena consapevolezza sulle caratteristiche merceologiche delle merci importate, identificandone la effettiva riferibilità alle “liste” pubblicate con il regolamento CBAM. Da un punto di vista tecnico-legale, ogni operatore dovrà verificare quale sia l'effettivo codice doganale delle merci al fine di definire per tempo quale sarà il relativo adempimento allo scadere del periodo transitorio, per monitoraggio, rendicontazione e pagamento. Per i fornitori residenti in paesi terzi, soprattutto per quelli operanti in contesti con minore “sensibilità” ambientale rispetto a quella maturata in ambito unionale, sarà necessario – ove si intenda seguire l'indirizzo dei clienti UE – determinare con esattezza il tenore delle emissione di CO2 per offrire informazioni accurate agli importatori unionali, affinché questi ultimi possano correttamente qualificare le merci in importazione, ottemperando agli obblighi di dichiarazione innanzi alle autorità doganali.
La figura del “reporting declarant”
Il “reporting declarant” è il soggetto responsabile della segnalazione di emissioni incorporate di merci importate. A questo riguardo, vale precisare che - in linea di principio - il reporting declarant è sempre l'"Importatore". Tuttavia, dal punto di vista operativo, la disciplina presenta diverse opzioni a seconda della persona che si occupa della presentazione della dichiarazione doganale (Società importatrice, rappresentante doganale, trasportatore). Ebbene, nei casi in cui siano coinvolti diversi attori in importazione, è importante ricordare che la responsabilità sarà riferita ad un solo reporting declarant.
In linea con le opzioni previste dal codice doganale dell'Unione (CDU), il reporting declarant può essere:
Il reporting declarant deve fornire una "relazione CBAM" su base trimestrale alla Commissione europea tramite il CBAM Transitional Registry, entro e non oltre un mese dalla fine del trimestre di riferimento.
Le comunicazioni trimestrali del periodo transitorio
Durante il periodo transitorio, gli importatori devono comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate nel trimestre di riferimento, dettagliando emissioni dirette e indirette, nonché qualsiasi prezzo del carbonio effettivamente corrisposto all'estero.
Più in particolare, nella relazione CBAM, gli importatori dovranno riportare le seguenti informazioni:
Per ottenere e gestire tali informazioni, sarà davvero necessario disporre di procedure aziendali chiare e precise, a presidio di un efficace monitoraggio delle importazioni.
In definitiva, a partire dal 1° ottobre 2023, gli importatori unionali dovranno avviare almeno due distinti interventi:
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Vedi anche
Il regolamento esecutivo stabilisce gli obblighi transitori di dichiarazione per gli importatori europei di merci soggette al CBAM e il metodo di calcolo.
redazione Memento
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