mercoledì 13/09/2023 • 06:00
Il fornitore o il cessionario di crediti fiscali può essere ritenuto responsabile in solido con il beneficiario della detrazione solo se ha agito con dolo o colpa grave, ignorando casi di colpa lieve. Si analizzano i criteri per identificare il dolo e la colpa grave in modo tale da prevenire abusi nel settore delle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
Inquadramento della materia in tema di responsabilità in solido cedente/cessionario
La Circolare AE del 6 ottobre 2022 n. 33 è stata emanata, a suo tempo, per prevenire comportamenti fraudolenti nella cessione dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi in danno delle pretese erariali.
In materia di rapporti tra cedente e cessionario la Corte di Cassazione ha chiarito che l'acquisto del credito d'imposta da parte del cessionario deve considerarsi un acquisto a titolo derivativo e non originario.
La differenza è notevole posto che, solo nel secondo caso, il cessionario potrebbe godere di un credito ex novo, scevro da vizi e quindi sempre garantito dallo Stato anche in assenza dei presupposti costitutivi richiesti dalla legge al cedente.
Ciò comporta che il cessionario non potrà, a prescindere, ritenersi esente dai rischi connessi all'utilizzo di un credito originariamente inesistente per il cedente, perché il suo acquisto non andrà a sanare le precedenti irregolarità.
Diversamente dovrà dimostrare di averlo acquistato in assoluta buona fede e di non aver concorso nella violazione.
La Circolare AE del 7 settembre 2023 n. 27 chiarisce che il fornitore o il cessionario di tali crediti può essere ritenuto responsabile in solido con il beneficiario della detrazione solo se i soggetti hanno agito con dolo o colpa grave, ignorando casi di colpa lieve.
Il provvedimento di prassi definisce i criteri per identificare il dolo e la colpa grave e mira a garantire un'applicazione rigorosa delle norme per prevenire abusi nel settore delle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi.
L'art. 1 DL 11/2023 (Decreto Cessioni) introduce nuovi commi (6-bis, 6-ter e 6-quater) all'articolo 121 per regolare la responsabilità nel caso di cessione di crediti d'imposta legati ai bonus edilizi. In sostanza, il fornitore o il cessionario del credito d'imposta non sarà considerato responsabile in solido con il beneficiario della detrazione se dimostra di aver agito in buona fede e possiede documentazione che attesta la legittimità dell'agevolazione per le opere edilizie. L'elemento soggettivo della colpa grave non si applica in queste situazioni, a meno che ci sia dolo o vengano riscontrati comportamenti fraudolenti.
Il comma 6-bis elenca i documenti richiesti per confermare la legittimità delle agevolazioni fiscali per i bonus edilizi. Questi documenti includono il titolo edilizio, la notifica preliminare dei lavori, la visura catastale, documenti di spesa e pagamento, asseverazioni tecniche, delibere condominiali e documentazione per interventi sull'efficienza energetica e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i requisiti per ottenere la detrazione fiscale.
L'adempimento degli obblighi previsti in materia antiriciclaggio e la relativa attestazione
Prima della modifica del decreto cessioni del febbraio 2023 (DL 11/2023), il concetto di buona fede nell'acquisto dei crediti fiscali era stato oggetto dell'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
Per questa ragione, recependo le indicazioni della già citata sentenza Cass. 16 novembre 2022 n. 45558, il legislatore ha ritenuto di colmare un vuoto normativo che altrimenti avrebbe lasciato l'acquirente privo di tutela rendendolo vulnerabile nei confronti dall'Agenzia dell'Entrate che, pur ravvisando l'inconsapevolezza del cessionario, avrebbe dovuto aggredire il credito.
La Corte di Cassazione ha statuito che l'Autorità Giudiziaria non può sequestrare (per poi confiscare) un bene di titolarità di un soggetto terzo rispetto alla commissione del fatto illecito se quest'ultimo:
Il Giudice di legittimità rammenta che l'attivazione dei noti presidi antiriciclaggio (secondo lo specifico decalogo elaborato da Banca d'Italia nella specifica materia della cessione dei crediti fiscali) impedisce al cessionario di porre in essere l'operazione sospetta attribuendo così al D.Lgs. 231/2007 ruolo centrale per i soggetti obbligati nelle operazioni di cessione del credito.
Come già anticipato, questi principi sono confluiti nell'art. 121 c. 6 bis DL 34/2020 ove sono stati inseriti specifici oneri a cui il cessionario deve ottemperare per provare la sua buona fede prevendendo, altresì, espressi richiami alla normativa antiriciclaggio.
Il comma 6 bis, infatti, ha escluso la responsabilità del cessionario qualora egli dimostri di aver acquistato il credito di imposta e di essere in possesso della documentazione richiesta dal medesimo comma, salvo che in capo all'acquirente non sia ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo la cui presenza, ovviamente, fa salva la responsabilità dello stesso.
Così in materia di cessione del credito d'imposta diventa determinante il concetto di buona fede e la sua prova.
L'attestazione rilasciata dal cedente è finalizzata a confermare l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio). Se questa controparte (cedente) è una società quotata o una società del gruppo di una società quotata, ma non soggetta agli obblighi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2007, un'attestazione di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione incaricata.
L'art. 121 c. 6 bis DL 34/2020 stabilisce che se il cessionario o il fornitore dimostra di aver acquisito il credito e possiede la documentazione richiesta, non sarà ritenuto responsabile in solido con il beneficiario della detrazione per la mancanza dei requisiti necessari. Il comma 6-bis deve essere coordinato con il comma 6-quater, che afferma che la mancanza di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce automaticamente causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Il cessionario ha l'opportunità di dimostrare la sua diligenza o la non gravità della negligenza. La prova dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave grava sull'ente impositore.
La limitazione della responsabilità tratteggiata dall'Agenzia delle Entrate
Secondo quanto contenuto nella circolare, l'art. 121 c. 6-quater DL 34/2020, in riferimento all'art. 14 c. 1-bis.1 DL 50/2022, limita la responsabilità solidale del cessionario al dolo e alla colpa grave solo per i crediti d'imposta per cui siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge previsti dagli artt. 119 e 121 c. 1-ter DL 34/2020.
Infine, l'Amministrazione Finanziaria evidenzia come il nuovo comma 6-ter introduca un'altra circostanza nell'ambito della quale è esclusa la responsabilità solidale.
È il caso dei cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altre società del gruppo bancario della stessa banca, da una società quotata o da altre società del gruppo della stessa società quotata, a condizione che essi forniscano un'attestazione di possesso della documentazione richiesta come indicata nell'art. 121 c. 6 bis DL 34/2020.
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