lunedì 04/09/2023 • 06:00
Il contribuente che vuole “rigenerare” un credito IVA, oggetto di un atto di recupero dell’Agenzia poi impugnato, può accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti per le sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, una volta versata separatamente l’imposta dovuta. È quanto chiarisce il Fisco con le risposte n. 422 e 423 del 30 agosto 2023.
In relazione alla risposta n. 422 citata, a parte istante è stato notificato un atto con il quale l'Agenzia ha recuperato il credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione nel 2020 poiché superiore al limite ammissibile. La società - che ha impugnato l'atto di recupero depositando il ricorso in Commissione tributaria - intende “chiudere” la controversia con il Fisco attraverso la definizione agevolata delle “liti tributarie pendenti” al 1° gennaio 2023, prevista dall'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Tanto premesso, l'Istante chiede se:
Nel chiarire la risposta, l'Agenzia fornisce, innanzitutto, gli ambiti applicativi della disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, confermando che l'istituto è applicabile anche alle contestazioni riguardanti il recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati.
In tal senso si era già espressa la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, a commento della definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall'articolo 6 DL 119/2018 conv. in Legge 136/2018, ove era stato precisato che, gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati rientrino nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possano formare oggetto di definizione agevolata.
Pur tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla società, il versamento delle somme dovute per l'adesione alla “tregua fiscale” ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l'Amministrazione finanziaria. Per l'effetto, nel caso in cui la società abbia intenzione di “rigenerare” il credito Iva da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell'imposta indicata nell'atto di recupero e rinunciare alla lite con riferimento all'imposta medesima. La controversia, una volta ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi potrà essere definita ai sensi del comma 191 dello stesso articolo 1, mediante la sola presentazione della domanda.
L'Agenzia ricorda che la stessa Cass. SU 27 gennaio 2016 n. 1518, ha ribadito che, le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte ad un'autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia verso il fisco nei modi ordinari, conseguendo se del caso anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione condonistica, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.
Nel caso specifico, conclude la risposta in commento, se la società decide di rigenerare il credito Iva con queste modalità, potrà poi riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione Iva/2024 per il periodo d'imposta 2023 l'importo versato corrispondente a quanto recuperato con l'atto.
L'interpello 423/2023
Con la risposta a interpello 423, l'Agenzia delle Entrate ha fornito invece chiarimenti in relazione ad una fattispecie nella quale una società subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nella posizione di un'altra società anche agli effetti IVA a seguito della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA, relativo all'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'esonero dalla fideiussione, aveva ricevuto due atti di recupero, riprendendo per ciascuna annualità il credito trasferito dalla controllata alla controllante e da quest'ultima utilizzato in compensazione nell'ambito della liquidazione dell'IVA di gruppo, per poi essere incorporata dalla controllata.
Il percorso espositivo dell'Agenzia e le conclusioni ripercorrono quanto già esaminato con la risposta n. 422.
Le conclusioni
In conclusione, in ossequio con la precedente risposta n. 364 del 2023, ma con alcune rilevanti peculiarità, con le recenti Risposte n. 422 e 423 del 2023 l'Amministrazione finanziaria conferma la possibilità di rigenerazione del credito IVA anche nell'ambito della definizione agevolata delle liti pendenti.
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Con le risposte n. 422 e n. 423 del 30 agosto 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di recupero del credito in caso di applicazione della definizione ..
redazione Memento
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