venerdì 25/08/2023 • 06:05
I compensi relativi alla cessione dei diritti d’autore sono soggetti a tassazione differente in relazione alla correlazione o meno degli stessi all’attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente. Tali compensi possono essere assoggettati ad imposta ordinaria o ad imposta sostitutiva.
Il diritto d'autore, dal punto di vista civilistico, è disciplinato dall'art. 2575 del c.c., il quale include nell'oggetto del diritto medesimo, le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione.
Dalla cessione di tali diritti, in linea generale, l'autore percepisce dei compensi sui quali dovrà assolvere la tassazione. La cessione, inoltre, non costituisce una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, c. 4, lett. a) del DPR 633/1972 (Risp. AE 540/2020), purché:
La normativa fiscale di riferimento, invece, è contenuta all'art. 53, c. 2, lett. b), del TUIR, il quale fa rientrare nel novero dei redditi di lavoro autonomo anche quelli derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio d'imprese commerciali.
Tuttavia, ai fini della tassazione di tali redditi, occorre dapprima verificare se i compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito della cessione dei diritti d'autore o dell'utilizzo di opere d'ingegno, siano correlate o meno allo svolgimento dell'attività svolta dai medesimi.
La correlazione, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. 9/E/2019 e nella Risp. 517/2019, sussiste se, sulla base di un esame dei fatti specifici e delle circostanze, i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo.
La determinazione dei predetti redditi, inoltre, ai sensi dell'art. 54, c. 8, del TUIR, avviene considerando l'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
Da quanto appena esposto, si può affermare che gli elementi chiave per applicare la corretta tassazione dei compensi in esame sono:
I compensi percepiti, inoltre, nel caso di committente titolare di partita IVA, sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20 per cento sull'ammontare al netto della deduzione forfettaria, quindi, 75 o 60 per cento.
Di conseguenza, ogniqualvolta vi sia l'effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, gli stessi, previa applicazione della deduzione forfettaria, concorrono alla determinazione della base imponibile relativa a tale attività e vengono tassati secondo il regime fiscale applicato dal contribuente. Diversamente, i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore costituiscono redditi diversi.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
In sede di compilazione del Modello Redditi PF, l'esercente arte o professione che consegue compensi per la cessione dei diritti d'autore, dovrà indicare tali compensi:
Si fa presente, altresì, che qualora i compensi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore siano percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione, occorre indicare il relativo ammontare al rigo RL13. In tal caso, per gli acquirenti a titolo gratuito, il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.
Fattispecie |
Tassazione |
Ritenuta del 20% |
---|---|---|
Contribuente in regime ordinario e compensi per la cessione del diritto d'autore rientranti nell'attività professionale svolta o correlati alla stessa |
Tassazione IRPEF ordinaria |
Si, da applicare sul 75% o 60% del reddito |
Contribuente forfettario e compensi per la cessione del diritto d'autore correlati all'attività svolta |
Imposta sostitutiva del 15% o 5% |
NO |
Contribuente forfettario e compensi per la cessione del diritto d'autore non correlati all'attività svolta |
Tassazione IRPEF ordinaria |
SI |
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Angelo Francioso
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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