martedì 01/08/2023 • 06:08
Con la risposta del 31 luglio 2023 n. 407, l’Agenzia delle Entrate descrive la modalità di indicazione, nella dichiarazione di successione, di soggetti stranieri, chiamati all’eredità, privi di un codice fiscale italiano.
redazione Memento
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere come adempiere all'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di soggetti, chiamati all'eredità, privi di un codice fiscale italiano.
Con la risposta del 31 luglio 2023 n. 407, l'Agenzia delle Entrate precisa che ai fini della corretta devoluzione dell'eredità in questione, della determinazione della base imponibile, dell'aliquota applicabile e del riconoscimento dell'eventuale franchigia, occorre indicare in dichiarazione tutti i chiamati all'eredità, con le generalità e il grado di parentela con il defunto.
Con riferimento all'indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all'eredità privi del codice fiscale italiano, l'Agenzia osserva che l'art. 6 c. 2 DPR 605/73 prevede che coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale.
L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.
Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte.
Pertanto, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui al richiamato articolo 4, e, dunque, per le persone fisiche, del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l'istante, in assenza della attribuzione dei codici fiscali in Italia in relazione a tutti i cittadini stranieri chiamati all'eredità, deve indicare nella dichiarazione di successione i dati sopra indicati in sostituzione del codice fiscale assente.
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