venerdì 28/07/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento ad un interpello in tema di detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus). Fruizione dell'agevolazione in caso di collegamento e/o rapporto societario tra società venditrice e società acquirente.
La disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. ''Sismabonus'' (cfr. commi da 1bis a 1sexies del medesimo articolo 16), mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
In particolare, la detrazione di cui al citato comma 1septies riguarda l'acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile.
La norma si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16bis, comma 1, lettera i) del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
Beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, alienate dalle stesse imprese di costruzione entro il suddetto termine di 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 per cento oppure dell'85 per cento, a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.
La norma di riferimento non individua nessuna specifica caratteristica da appurare in capo all'acquirente al fine di poter fruire dell'agevolazione; sotto il profilo della ratio, come già ribadito in molteplici documenti di prassi, la misura, essendo finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità di tutti gli edifici, sia utilizzati come abitazioni che adibiti a sede di attività produttive, professionali, o commerciali, deve avere un'applicazione più ampia possibile, purché coerentemente al dettato normativo.
Pertanto, l'Agenzia ritiene che l'esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti venditore e acquirente non escluda la possibilità per l'acquirente l'unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 16 comma 1septies del decreto legge n. 63 del 2013.
Per quanto riguarda, in particolare, il numero degli immobili acquistabili da una medesima società, si richiama, in particolare, la Risposta ad interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, nella parte in cui, nel ribadire l'assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse all'agevolazione in commento, riconosce per il contribuente la possibilità di beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di più unità immobiliari, di cui all'articolo 16, comma 1septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nel limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Detto chiarimento, reso con riferimento all'ambito applicativo del cd ''Superbonus'', di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve intendersi naturalmente riferito anche al ''Sisma bonus acquisti'' qui in esame, cui il citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 fa espresso rinvio, prevedendone il potenziamento mediante l'innalzamento, nella misura del 110 per cento, della percentuale di detrazione spettante, e mantenendo inalterati i presupposti per il suo riconoscimento, tra cui la tipologia di interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Per quanto riguarda la destinazione d'uso, l'Agenzia richiama l'interpello n. 556 del 25 agosto 2021, nella parte in cui evidenzia che solo ai fini del Superbonus, al termine degli interventi agevolabili, l'immobile deve avere ''natura residenziale'', mentre la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il ''Sismabonus acquisti'', previsto dal comma 1septies, articolo 16, decreto legge 63 del 2013.
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