martedì 01/08/2023 • 06:05
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023 n. 177, la legge di conversione n. 100/2023 del decreto Alluvione. Si analizzano le novità riguardanti la rottamazione-quater, la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi e degli istituti della tregua fiscale, e le misure a sostegno del reddito dei lavoratori.
È stata approvata la legge di conversione del DL n. 61/2023 (decreto Alluvione), pubblicata nella GU del 31 luglio 2023 n. 177.
La conversione in legge del DL Alluvione prevede:
Per completezza si rammenta che nel testo in commento sono state “assorbite” le disposizioni del D.L. n. 88/2023 recante le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi dal 1° maggio 2023 con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati medio tempore, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.
Proroga della rottamazione-quater e azzeramento del tasso di interesse
Tre mesi di proroga per i termini e le scadenze relativi alla rottamazione-quater. In particolare, i nuovi termini sono:
Con una nuova disposizione inserita nel corso dell'iter di conversione, è stato previsto l'azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
Tra le disposizioni più rilevanti del provvedimento vi è la conferma della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1.
Nel dettaglio, vengono sospesi i termini in scadenza nel periodo tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 relativi:
I pagamenti dei tributi e contributi sospesi fino al 31 agosto 2023 dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni e interessi; entro lo stesso termine andranno effettuati anche gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni.
Nell'ambito delle dichiarazioni dei redditi degli “alluvionati sospesi” l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non è dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nelle ipotesi di versamento rateale delle imposte e contributi a saldo e in acconto ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 241/1997 dovrà essere fatta una distinzione per:
Sospensione degli istituti della tregua fiscale
La sospensione coinvolge pure gli istituti agevolati della tregua fiscale. Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui alla legge di Bilancio 2023 che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Nel dettaglio la sospensione opera per:
Analogamente alla sospensione di tutti i versamenti e adempimenti, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre 2023.
Sono sospesi anche i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento e da altri atti aventi efficacia esecutiva, ivi compresi quelli degli enti territoriali, che scadono nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. Con riferimento a questi atti, i termini riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi
Nelle misure a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati la legge di conversione in commento apporta alcuni correttivi al testo del DL n. 61/2023 e, in particolare, viene prevista:
Per il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro a termine la legge di conversione stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, in deroga all'art. 21, DLgs n. 81/2015 e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo DLgs. n. 81/2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni alluvionati (individuati nell'allegato 1 del DL n. 61/2023) e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
Fonte: DL 61/2023 conv. in L. 100 del 31 luglio 2023 (GU 31 luglio 2023 n. 177)
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Francesco Villante
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