lunedì 24/07/2023 • 06:00
Per i giudici di legittimità non è nulla l'integrativa infedele presentata dopo l'inizio di un controllo e di un accesso se la conoscenza formale è avvenuta solo con la notifica del PVC, effettuata dopo la presentazione della dichiarazione.
redazione Memento
La dichiarazione integrativa è sempre possibile a meno che non sia iniziata un'attività di accertamento per la contestazione formale di violazioni, il che non significa che ci debba essere la notifica dell'avvio del procedimento, bastando anche il compimento di attività - quali, tra l'altro, gli accessi, l'ispezione documentale, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie - che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente - la cui valutazione è di competenza del giudice di merito- all'accertamento medesimo. Tuttavia, la conoscenza dev'essere pur sempre "formale" e tale accertamento dev'essere particolarmente rigoroso perché costituisce lo spartiacque dell'accesso al ravvedimento operoso e della presentazione integrativa e, quindi, in definitiva dell'estinzione dei debiti che comportano l'applicazione della causa di non punibilità dell'art. 13, c. 2 , D.Lgs. 74/2000 per i reati dichiarativi degli art. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31010 del 18 luglio 2023, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dall'imputata condannata in secondo grado per il reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, consistente nel presentare una dichiarazione integrativa infedele con indebita detrazione di IVA e con evasione di IRES. La donna, presentato ricorso in Cassazione, eccepiva la nullità della dichiarazione integrativa, e quindi l'inesistenza del reato, perché era stata presentata in data successiva all'inizio dell'accertamento. Secondo i Giudici di merito, invece, sebbene il controllo fiscale sulla dichiarazione dell'anno d'imposta 2014 fosse iniziato nel dicembre 2016 e ci fosse stato un accesso ispettivo il 10 gennaio 2018, solo nel febbraio 2018 i finanzieri avevano formalizzato le contestazioni delle specifiche violazioni fiscali e penali. Pertanto, al 12 gennaio 2018, data di presentazione della dichiarazione integrativa, l'imputata non era a conoscenza di alcuna contestazione e ben poteva presentare la dichiarazione integrativa.
Per la Cassazione la decisione della Corte di appello è esente dai vizi contestati: secondo gli Ermellini, i Giudici di merito hanno accertato che la "conoscenza formale" dell'accertamento tributario sia avvenuta con la notifica del processo verbale di constatazione, effettuata in data successiva alla presentazione della dichiarazione integrativa, non ritenendo significanti né l'inizio del controllo nel 2016 né l'accesso del 2018. Peraltro, come evidenziato dalla Suprema Corte, tale decisione non è censurabile nella sede di legittimità perché presuppone un apprezzamento di fatto in merito alla natura delle attività svolte dalla Guardia di finanza che è precluso al giudice di legittimità.
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