Ai fini delle imposte sui redditi, vengono assoggettate a tassazione con aliquota del 26% le plusvalenze, determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, a condizione che le stesse siano di importo non inferiore a 2.000 euro nel periodo di imposta. Le imposte potranno essere pagate con dichiarazione dei redditi o tramite un sostituto d'imposta.
Il costo di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 può essere rivalutato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 14% da versare entro il 30 settembre 2023, in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo.
Ai fini del monitoraggio fiscale, vengono espressamente inserite le cripto-attività fra gli asset oggetto di monitoraggio ai sensi del D.L. 167/1990, sia per gli intermediari che per i contribuenti.
Viene introdotta una “sanatoria” (procedura di emersione) per i contribuenti che non hanno indicato ai fini del monitoraggio fiscale le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i relativi redditi realizzati.
Occorrerà presentare un modello di istanza (che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate) e pagare:
- una sanzione dello 0,5% annuo, calcolata sul valore delle attività non dichiarate, se le cripto-attività non hanno realizzato redditi;
- un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, oltre alla sanzione dello 0,5% annuo, se le cripto-attività hanno realizzato redditi.
La disciplina fiscale, ante e post 2023, è stata poi dettagliata in una circolare che l'Agenzia delle Entrate ha posto in pubblica consultazione tra il 15 e il 30 giugno 2023. Nel provvedimento si ribadisce che le imposte, dirette e indirette (imposta di bollo) sulle cripto-attività, potranno essere pagate anche attraverso un sostituto d'imposta e che il quadro RW andrà compilato anche in relazione alla detenzione di qualsiasi cripto-attività.
La fiduciaria, assumendo il ruolo di sostituto d'imposta, si occuperà di:
- calcolare e versare le imposte dovute sulle cripto-attività;
- calcolare e versare l'imposta di bollo;
- gestire gli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale (esonerando il cliente dalla compilazione del quadro RW).
La bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate
Nella citata bozza di circolare viene illustrato il quadro normativo di riferimento sulle cripto-attività, sia in ambito europeo, alla luce della recente approvazione e pubblicazione del Regolamento MICA e della proposta di direttiva DAC 8, sia in ambito nazionale con il richiamo al decreto legge 17 marzo 2023, n. 25 (cosiddetto decreto fintech) disciplinante l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari in forma digitale attraverso registri DLT, la normativa ai fini dell'antiriciclaggio e, soprattutto, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla legge n. 197/2022 (commi da 126 a 147) e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e agli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Scopo della consultazione pubblica, ha precisato l'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa con il quale ha diffuso la bozza di circolare, è di valutare i contributi trasmessi ed eventualmente recepirli nella versione definitiva della circolare. Nello stesso provvedimento viene proposto un utile quadro del regime fiscale applicabile prima della legge di bilancio per l'anno 2023 precisando che, ai fini della tassazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono le cripto-valute al di fuori dell'attività d'impresa, le regole di tassazione applicabili fino al 31 dicembre 2022 sono le seguenti: le operazioni a “pronti” relative ad acquisti e vendite di valute virtuali non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa mentre le operazioni a “termine” relative ad acquisti e vendite di valute virtuali, nonché taluni prelievi da wallet, invece, rilevano.
Il documento si sofferma poi sul regime fiscale applicabile alle operazioni di “staking” che a giudizio dell'Agenzia devono essere trattati come redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi. Dopo aver definito la tassazione applicabile ai redditi derivanti da contract for difference (CFD) e da quelli derivanti da token, la circolare chiarisce i termini di applicazione dell'obbligo di compilazione del quadro RW, dell'IVAFE e del bollo. Le norme applicabili a partire dal 1° gennaio 2023, ovvero post legge di bilancio, sono contenute nelle cinquanta pagine che costituiscono il paragrafo 3 della circolare. Qui troviamo disposizioni sul regime fiscale applicabile ai titolari di cripto-attività sulla deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 e sulle importanti modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 per effetto delle quali anche i cripto asset service provider, purché iscritti al registro tenuto presso l'OAM, vengono annoverati tra i sostituti d'imposta (per il solo regime di risparmio amministrato) accanto a banche, intermediari finanziari e società fiduciarie. Sempre nella stessa sezione della circolare trovano poi spazio le norme riguardanti gli obblighi a carico degli intermediari e la nuova disciplina in materia di compilazione del quadro RW ora esteso a tutte le cripto-attività.