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sabato 15/07/2023 • 06:00

Speciali Novità dal 15 luglio

Approvate le Linee Guida ANAC sul whistleblowing

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 l'ANAC ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing, pubblicate per la consultazione il 1° giugno 2023. Di grande supporto la schematizzazione aggiunta dall'ANAC in sede di approvazione definitiva. In merito ai canali di segnalazione interni, si attendono le preannunciate successive Linee Guida.

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In data 12 luglio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato definitivamente le «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni es» e i relativi allegati.

Nonostante l'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023 (norma di recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing) imponga all'ANAC di adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle sole segnalazioni esterne (art. 7 del d.lgs. n. 24/2023), l'Autorità ha preferito emanare un documento completo che affronta l'intera disciplina, inserendo tabelle riassuntive che ne semplificano la lettura.

All'interno delle Linee Guida desta particolare interesse il capitolo dedicato ai canali interni di presentazione delle segnalazioni in merito ai quali, tra l'altro, la stessa Autorità precisa che saranno previste ulteriori e successive Linee Guida (nello schema iniziale l'Autorità accennava unicamente a successive “integrazioni”).

Lo schema dell'Autorità

Come evidenziato, ai fini di agevolare la comprensione del testo, in sede di approvazione definitiva l'ANAC ha ritenuto opportuno inserire nei paragrafi degli schemi riassuntivi dei contenuti, pubblicando sul proprio sito due diverse versioni della delibera n. 311 (Versione integrale con approfondimenti e Versione schematizzata senza approfondimenti) nonché i singoli approfondimenti tematici.

Si riporta di seguito lo schema relativo ai Canali interni:

Istituzione del canale

  • Soggetti del settore pubblico. Definizione con atto organizzativo sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015;
  • Soggetti del settore privato. Definizione all'interno del MOG 231 o con atto organizzativo cui il MOG 231 rinvia sentite le rappresentanze o le organizzazioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n.81/2015;

Riservatezza

Garanzia della riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

  • della persona segnalante;
  • del facilitatore;
  • della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
  • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Modalità di segnalazione

  • in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online);
  • in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto (su richiesta).

Gestione della segnalazione

è affidata, alternativamente:

  • a una persona interna all'amministrazione/ente;
  • a un ufficio dell'amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva;
  • a un soggetto esterno.

Si deve trattare di soggetti autonomi, requisito che per ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza.

Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo.

Negli enti del settore privato la scelta è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente.

Attività del gestore

  • rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
  • dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Gestione condivisa del canale

  • per i comuni diversi dai capoluoghi di provincia;
  • per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, non superiore a duecentoquarantanove;
  • ad avviso di ANAC anche per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti come per il PIAO).

Informazioni da pubblicare sul sito e sulla pagina della piattaforma

  • informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC
  • chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Segnalazioni inviate ad un soggetto interno diverso da chi gestisce le segnalazioni

Se la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La mancata/non conforme istituzione del canale

ANAC può applicare una sanzione amministrativa.

Alcune criticità

Anche a seguito dell'approvazione definitiva delle Linee guida poste in consultazione, permangono alcune perplessità che val la pena evidenziare.

In merito all'emanazione dell'atto organizzativo di istituzione del canale, l'Autorità riporta l'inciso «sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali» previsto dal legislatore (cfr. art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 24/2023) quale attività prodromica all'emanazione dell'atto organizzativo de quo. Non è chiaro, infatti, cosa accada per quei soggetti, destinatari della norma, che non presentino al loro interno tali rappresentanze o organizzazioni, così come individuate dell'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act). Ben avrebbe fatto il legislatore ad aggiungere le parole “ove presenti” al fine di scongiurare passaggi burocratici non strettamente necessari. È lecito ritenere si tratti di un refuso e che quindi, per quei soggetti all'interno dei quali non siano presenti rappresentanze o organizzazioni sindacali, l'organo di indirizzo possa procedere direttamente all'emanazione dell'atto organizzativo.

Ancora, tra i possibili destinatari delle segnalazioni in ambito privato, l'ANAC suggerisce l'Organismo di Vigilanza (anche “OdV”) ex d.lgs. n. 231/2001. In considerazione delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità in merito alla corretta qualificazione dei destinatari relativamente al trattamento dei dati, parecchie perplessità sorgono con riferimento ai casi in cui la gestione del canale sia affidata all'OdV composto da membri completamente o parzialmente esterni. In merito alla corretta qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza, come noto, si è espressa l'Autorità Garante con parere del 21 maggio 2020 affermando che «l'OdV, nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongano siano interni o esterni, debba essere considerato “parte dell'ente”» e i singoli componenti debbano essere designati quali soggetti autorizzati. Tuttavia, il Garante nel medesimo parere precisa come esso abbia ad oggetto «solo il ruolo, ai fini privacy, che l'OdV assume con riferimento ai flussi di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2001, rimanendo escluso il nuovo e diverso ruolo che l'organismo potrebbe acquisire in relazione alle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa di whistleblowing». Pertanto, si prefigura la possibilità che l'Organismo di Vigilanza acquisisca, per il medesimo Titolare del trattamento, una duplice veste: soggetto autorizzato per i flussi informativi e Responsabile del trattamento in relazione al canale di segnalazione interna, per il quale, in ogni caso, dovrà verosimilmente utilizzare mezzi e strumenti (il canale medesimo) messi a disposizione dal Titolare stesso.

Infine, sorprende - considerata l'elevata attenzione sul tema mostrata dall'Autorità all'interno delle Linee Guida - l'assenza di indicazioni in merito agli obblighi informativi relativi alla tutela e protezione dei dati personali. L'ANAC, infatti, non ha ritenuto opportuno evidenziare e ribadire tali indicazioni – in ogni caso contenute nell'apposita sezione delle Linee Guida (par. 4.1.3 – pag. 55) - diversamente da quanto fatto per altri temi (disciplina dei rapporti con autorizzati, responsabili e contitolari).

Fonte: Delibera ANAC 12 luglio 2023 n. 311

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