mercoledì 12/07/2023 • 06:00
L'INPS interviene nuovamente sugli esoneri contributivi, integrando le indicazioni della Circ. n. 57 del 22 giugno e n. 58 del 23 giugno 2023. I chiarimenti conseguono alle autorizzazioni della Commissione UE per l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 36 e di donne tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
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Esonero contributivo per under 36
Come noto, dopo pochi giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, l'INPS ha prontamente emanato le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero destinato ai datori di lavoro che procedono all'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Nello specifico, nella circolare 22 giugno 2023, n. 57 l'Istituto ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali riferiti all'esonero in esame ed ha chiarito che l'incentivo spetta per le assunzioni di soggetti che, alla data dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non abbiano mai avuto alcuna occupazione a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
È utile rammentare che l'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022 si applica nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate nell'anno in corso è parimenti integrale e si applica ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ma nel diverso limite di 8.000 euro annui.
In entrambi i casi la durata della misura è di 36 mesi, estesa a 48 mesi qualora l'evento incentivato si realizzi in una regione del Mezzogiorno. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo è utile precisare che l'esonero in parola spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che si tratti di imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario, del lavoro domestico e di quelle soggette a sanzioni adottate dalla UE.
Nella citata circolare, l'INPS ha illustrato le modalità di esposizione dei dati per la fruizione del beneficio nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens. Per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano applicabili le indicazioni già fornite per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 (messaggio INPS n. 3389/2021) e cui l'Istituto rinvia. Per la fruizione dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 (assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023), i datori di lavoro continueranno ad esporre i lavoratori in riferimento ai quali spetta l'agevolazione, valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> (indicando la contribuzione piena) della sezione <DenunciaIndividuale>. Per l'esposizione del beneficio previsto dalla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare, l'elemento <CodiceCausale> andrà compilato con il nuovo valore “EG36” e nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> andrà inserita la data di assunzione o la data di trasformazione a tempo indeterminato, nel formato AAAA-MM-GG.
Gli ultimi chiarimenti
Nel messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, l'Istituto specifica che in riferimento all'esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, al fine di recuperare il beneficio per le mensilità pregresse, la compilazione dei flussi UniEmens richiede la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o di trasformazione, ricompreso nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022 e fino al mese di giugno 2023; tale operazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.
In merito al settore agricolo, i datori di lavoro recuperano l'incentivo per le assunzioni/trasformazioni effettuate negli anni 2022 e 2023 valorizzando l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “E3”, “E4”, “U3” e “U4”. Per gli eventi verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i <CodAgio> “E3” ed “E4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023. Parimenti, per le assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i <CodAgio> “U3” e “U4” devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023. Il messaggio precisa che tali codici possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023 (invio entro il terzo periodo di trasmissione 2023).
Esonero contributivo assunzioni donne
Come in precedenza accennato, con circolare n. 58 del 23 giugno, l'INPS ha diramato le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo integrale, nel limite di 6.000 euro annui, riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022 (art. 1, c. 16, legge n. 178/2020), dopo l'autorizzazione da parte della Commissione europea per l'applicazione del beneficio al secondo semestre 2022. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche in riferimento alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato, di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1, comma 298, legge n. 197/2022) ma nel più ampio limite di 8.000 euro annui.
L'esonero in argomento si applica in riferimento all'assunzione di donne:
L'incentivo è altresì applicabile alle ipotesi di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
La durata del beneficio è fissata in 12 mesi dalla data di assunzione con un contratto a tempo determinato (elevata a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato) e in 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato. È utile precisare che il requisito di svantaggio deve sussistere alla data dell'evento (assunzione o trasformazione) per il quale si intende richiedere il beneficio.
Tra i chiarimenti forniti dall'INPS con la precedente circolare n. 58/2023 si segnala la possibilità di continuare ad utilizzare il modulo “92-2012” all'interno del “Cassetto previdenziale” per inviare la domanda necessaria alla fruizione dell'incentivo. In particolare, coloro che hanno già trasmesso la domanda per fruire dell'incentivo nella misura del 50% per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, non dovranno trasmettere una nuova domanda e la comunicazione è valida per la fruizione dell'esonero integrale.
Per la fruizione dell'esonero relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, l'Istituto rinvia alle indicazioni fornite con precedente messaggio n. 3809/2021.
Precisazioni per il recupero incentivo donne
Riguardo al recupero del pregresso, nel recente messaggio n. 2598/2023 l'INPS specifica che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> andrà riferita al mese di assunzione/trasformazione e fino al mese di giugno 2023, da effettuare esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. Per i datori di lavoro agricolo il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgio> con i rispettivi codici “3K” e “4K” ed esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023.
Per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 il codice “3K” si utilizza per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023; per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, il codice “4K” andrà valorizzato con i periodi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Per ragioni di completezza, si rammenta che per il riconoscimento dell'esonero i datori di lavoro devono rispettare le condizioni di regolarità contributiva (legge n. 296/2006) nonché i principi generali di fruizione degli incentivi indicati nell'art. 31, D.Lgs. n. 150/2015. L'agevolazione è inoltre subordinata alla realizzazione di un incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) secondo la disciplina comunitaria (art. 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014).
Fonte: Mess. INPS 10 luglio 2023 n. 2598
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