sabato 08/07/2023 • 06:10
L’Agenzia delle entrate ha rilasciato il modello aggiornato per la definizione agevolata delle liti pendenti. Occorrerà prestare particolare attenzione durante la compilazione, soprattutto per quanto concerne la voce “modalità di definizione” che reca determinati codici alle differenti ipotesi (ad es. Agenzia soccombente in tutti i gradi).
Modello di domanda di definizione agevolata delle liti tributarie: quali aggiornamenti?
La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui sia parte l'Agenzia delle entrate.
Con l'entrata in vigore poi dell'art. 20 del D.L. 34/2023 (conv. con modifiche nella L. 56/2023) è stato approvato l'aggiornamento del modello di domanda per la definizione agevolata con le relative istruzioni.
Attenzione ai termini di scadenza:
1) entro il prossimo 30 settembre 2023, andrà presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato. La domanda andrà trasmessa telematicamente;
2) il pagamento potrà essere effettuato o in un'unica soluzione, oppure in massimo venti rate di pari importo con cadenza trimestrale oppure cinquantaquattro rate con cadenza mensile. Gli importi andranno corrisposti:
Per le rate successive, se si è optato per la rateizzazione trimestrale, i termini di versamento sono così definiti: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Invece la scelta della rateizzazione mensile impone il versamento delle rate successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024 (salvo dicembre, il cui versamento andrà effettuato entro il giorno 20). Sulle rate successive alla prima andranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.
Come compilare il modello?
Il 5 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha rilasciato le istruzioni per la compilazione del modello “aggiornato”.
Anzitutto occorrerà prestare attenzione all'indicazione del Codice dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che è parte nel giudizio, tra i seguenti:
I codici saranno reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia.
Andranno poi inseriti i dati identificativi del richiedente, ossia:
Qualora venga presentata la domanda per conto di altri soggetti, andranno indicati il codice della carica (ossia la qualifica del soggetto che presenta la domanda) e il codice fiscale o della persona fisica oppure della società o ente dichiarante.
Quanto alla casella “modalità di definizione”, dovrà essere inserito uno dei seguenti codici, in base all'esito della controversia:
1 |
se l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia |
2 |
in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado alla data del 1° gennaio 2023, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia |
3 |
se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia |
4 |
se l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia. |
5 |
se vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado |
6 |
se, alla data del 1° gennaio 2023, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia |
7 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia |
8 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite |
9 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte |
10 |
se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 186, 187, 188, 189, e 190 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate |
Occorrerà poi indicare i dati della controversia tributaria pendente, ossia: periodo d'imposta/anno di registrazione; data di notifica del ricorso in primo grado; l'organo giurisdizionale e la sede, il registro generale (R.G.R. o R.G.A.), il tipo ed il numero di atto impugnato, il valore della controversia.
Occorrerà poi prestare attenzione circa la determinazione dell'importo dovuto, facendo riferimento all'importo lordo, a quello versato in pendenza di giudizio ed a quello netto. In buona sostanza, il lordo sarà l'importo dovuto per la definizione, poi andrà indicato quello eventualmente già versato in pendenza di giudizio ed infine il netto, ossia quanto risulti dall'importo lordo ridotto dell'eventuale somma corrisposta in pendenza di giudizio.
Dovrà essere barrata la casella SI, qualora di voglia optare per l'opzione rate mensili e nella successiva “numero di rate” andrà indicata la quantità rateale prescelta (1 in caso di versamento in un'unica soluzione). Quanto all'importo versato per la definizione o prima rata, andrà indicata la somma dovuta e successivamente la data in cui sarà effettuato il primo versamento (nel formato gg/mm/aaaa).
Infine, la domanda andrà firmata da parte del soggetto che la presenta o da uno di coloro che siano indicati nella “Tabella generale dei codici di carica”.
Quanto all'impegno alla trasmissione telematica, il quadro andrà compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmetto il modello, che dovrà indicare il proprio codice fiscale, la data di assunzione dell'impegno alla trasmissione ed infine la sottoscrizione dell'incaricato.
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