mercoledì 28/06/2023 • 15:00
Con riferimento alle violazioni in caso di cessione del credito o sconto in fattura, l’ufficio competente per i controlli è la Direzione Provinciale delle Entrate relativa al domicilio fiscale del contribuente beneficiario. In mancanza, la competenza è individuata in base al domicilio fiscale del cessionario o fornitore.
redazione Memento
L'art. 1 c. 35 L. 234/2021 prevede che le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 del medesimo articolo 1, cioè i poteri di emettere atti di recupero, da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e irrogare sanzioni, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario al momento della commissione della violazione.
Il medesimo comma 35, inoltre, statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate individuata con provvedimento del direttore.
Il Provvedimento AE 27 giugno 2023 n. 237466
Con il provvedimento del 27 giugno 2023 n. 237466 viene data attuazione alla disposizione di cui all'art. 1 c. 35 L. 234/2021. In particolare, è previsto che le attribuzioni indicate ai commi da 31 a 34 dell'articolo 1 in precedenza citato spettano, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 DPR 600/73, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.
Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 DPR 600/73, al momento di utilizzo del credito.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all'Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.
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