Nell'agosto di quattro anni fa, con la L. 86/2019, ha avuto inizio il processo di riforma del settore dello sport, concretizzatosi in ben 5 decreti attuativi, tra cui il D.Lgs. 36/2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Processo di riforma caratterizzato da un percorso normativo piuttosto travagliato, interessato da un primo intervento correttivo e integrativo già nel novembre scorso ad opera del D.Lgs. 163/2022, quasi a ridosso della paventata entrata in vigore il 1° gennaio 2023, salvo poi il rinvio al 1° luglio 2023 ad opera del Decreto Milleproroghe.
A pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma, i Consulenti del Lavoro analizzano le principali novità riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro.
Il lavoratore sportivo
Secondo il D.Lgs. 36/2021 è un “lavoratore sportivo” l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore, esercita attività sportiva remunerata.
Il rapporto di lavoro sportivo
L'attività può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (fatta salva l'applicazione dell'art. 2, c. 1 lett. d), D.Lgs. 81/2015, che stabilisce la non applicazione della presunzione di subordinazione alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI).
Il rapporto di lavoro subordinato sportivo e la normativa applicabile
Il contratto può contenere l'apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato. Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza. Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l'attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina. Ai rapporti non si applicano le seguenti disposizioni:
- art. 4 L. 300/70 (impianti audiovisivi);
- art. 5 L. 300/70 (accertamenti sanitari);
- art. 18 L. 300/70 (tutela in caso di licenziamento);
- L. 604/66 (norme sui licenziamenti individuali);
- art. 1, c. 47-69, L. 92/2012 (disposizioni generali, tipologie contrattuali, flessibilità in uscita e tutele del lavoratore);
- art. 2 L. 108/90 (riassunzione e risarcimento del danno);
- art. 4 L. 108/90 (area di non applicazione);
- art. 5 L. 108/90 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali);
- art. 24 L. 223/91 norme in materia di riduzione di personale;
- D.Lgs. 23/2015 (disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti);
- art. 2103 c.c. (prestazione del lavoro).
Il rapporto di lavoro nel settore professionistico
L'attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
- attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
- la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giorni ogni anno.
Il rapporto di lavoro nel settore dilettantistico
Nell'area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L'apprendistato
Le SSD e ASD possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore, per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite minimo di età è fissato a 15 anni e massimo a 23 anni.
Profili fiscali dei redditi
I compensi dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo, che non sono più classificati nella categoria dei redditi diversi ma diventano redditi da lavoro, costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000,00. Tale limite deve essere inteso come soggettivo riferito a ciascun lavoratore. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi questo limite, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
Le novità contributive
La riforma ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Inoltre, saranno altresì iscritti al Fondo i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nel settore professionistico. La riforma adegua anche le aliquote contributive, riallineando in parte le assicurazioni alla generalità dei lavoratori, aggiungendo all'aliquota IVS pari al 33% anche i contributi per indennità NASPI, CUAF, Malattia e Maternità (4,97%). Non essendo menzionata, si ritiene che sia da escludersi la contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (0,20%), così come quella al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS).
L'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro
I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti a obbligo assicurativo INAIL anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
Fonte: Approfondimento Consulenti del Lavoro 27 giugno 2023