X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Antiriciclaggio
  • Criptovalute
Altro

martedì 20/06/2023 • 06:00

Impresa Segnalazione di operazioni sospette

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia e crypto-assets

L'UIF, tramite il Provvedimento del 12 maggio 2023, indica che i crypto-assets costituiscono elementi anomalia ove impiegati in maniera sospetta come mezzi di pagamento o costituiscano l'oggetto dell'operazione da valutare ai fini dell'invio di una SOS.

di Giuseppe Alfieri - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 provvede, per la prima volta, alla codifica di schemi di anomalia legati all'impiego di crypto-assets, venendo questi ultimi richiamati nelle sezioni “B” e “C” per ragioni legate all'operatività del cliente o perché costituenti lo strumento finanziario impiegato per la regolazione del rapporto o della transazione così da fornire un idoneo supporto al soggetto obbligato in un settore, in ambito europeo, appena disciplinato dal Regolamento “Market in Crypto Asset” - MiCA (UE 2023/1114), relativo ai mercati delle cripto-attività e dal Reg. UE 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

Il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia, rispetto al tema delle crypto attività, si presenta perfettamente aderente al “Considerando” n. 8 del Reg. UE 2023/1113 laddove, anche alla luce della raccomandazione 15 del GAFI relativa alle nuove tecnologie e della raccomandazione 16 del GAFI relativa ai trasferimenti elettronici, il Legislatore europeo ha ribadito che “… la velocità con cui le operazioni possono essere effettuate e l'eventuale anonimato offerto dal loro trasferimento rendono le attività virtuali particolarmente esposte al rischio di usi impropri a fini illeciti, anche in situazioni transfrontaliere”.

La definizione di cripto-attività di cui al regolamento UE 2023/1114 - da una parte - corrisponde alla definizione di attività virtuali contenuta nelle raccomandazioni riviste del GAFI e, dall'altra, l'elenco dei servizi per le cripto-attività e dei prestatori di servizi per le cripto-attività contemplati da tale regolamento - così il successivo “Considerando” n. 10 - “comprende anche i prestatori di servizi per le attività virtuali che potrebbero sollevare preoccupazioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che sono identificati come tali dal GAFI”.

Impossibile, con questo background di riferimento, non tener conto del fenomeno dei “crypto-assets” anche quali elementi caratterizzanti operatività astrattamente sospetta all'interno della codificazione offerta nelle sezioni “B” e “C” del Provvedimento in parola.

Nel dettaglio, all'interno dei sub-indici di cui si compone l'indicatore n. 11 “Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta avere configurazione illogica, soprattutto se economicamente o finanziariamente svantaggiosa per il soggetto”, i crypto-assets vengono in rilievo come oggetto di transazioni anomale, cioè come bene compravenduto in un contesto illogico o svantaggioso.

L'indicatore n. 13, “Operazioni ripetute, artificiosamente frazionate o di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, crypto-assets o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza”, ne evidenzia l'anomalia laddove gli stessi siano impiegati quali strumenti finanziari per regolare la transazione tra due (o più) parti contraenti.

L'impiego di crypto-assets (o il fatto che costituiscano l'oggetto della transazione finanziaria) ha quindi una propria valenza ogniqualvolta venga in rilievo rispetto all'operatività del cliente del soggetto obbligato.

È il caso della fattispecie delineata dall'indicatore n. 20, “Operatività con profili fiscali o societari che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale”.

Il sub indice 20.8 individua nel ricorso a crypto-assets uno strumento inusuale o incoerente se impiegato per il ripianamento della posizione debitoria di un soggetto in difficoltà economica.

La “dignità” acquisita da tale strumento finanziario all'interno degli schemi di anomalia, per effetto dell'impiego degli stessi nelle transazioni commerciali, ha fatto sì che i crypto-assets meritassero ben due indicatori di anomalia specifici ai n. 26, “Operatività in crypto-assets che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica”, e n. 27, “Operatività in crypto-assets, specie se di importo rilevante, in contropartita di address per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultano collegati, anche indirettamente, a contesti a rischio ovvero a paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali”.

Nel dettaglio, il primo dei due appena menzionati connota di anomalia l'operatività in crypto-assets laddove, su base oggettiva, sia incoerente con l'operatività del cliente anche sotto il profilo della convenienza economica, rilevando evidentemente anche l'origine o la destinazione dei flussi finanziari.

L'indicatore n. 27 evidenzia, infine, un'operatività in fase, per così dire, già “patologica” dal momento che l'analisi del rapporto con il cliente sembra evidenziare problemi di compliance con le prescrizioni contenute nel Reg. UE 2023/1113, con riferimento (probabile vista la genericità del richiamo) all'assenza di riscontri sull'indirizzo nel registro distribuito, al netto del riferimento “geografico” dell'operazione ad aree geografiche a rischio.

Dall'esame sin qui condotto discende - circostanza invero da non sottovalutare - che l'operatività in crypto-assets è perfettamente legittima se conforme con i regolamenti europei che ne disciplinano uso, circolazione ed ambiti.

Del resto, tale impostazione è coerente con l'allarme, ai fini AML, che determinate pratiche impiegate in maniera distorta possano favorire il riciclaggio (o il finanziamento del terrorismo) pregiudicando la perseguibilità tanto dell'autore del reato presupposto quanto del soggetto agente ex art. 648-bis c.p.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Impresa Segnalazione di operazioni sospette

Operatività anomale nella revisione legale tra i nuovi indicatori UIF

Il Provvedimento UIF 12 maggio 2023, con i nuovi indicatori di anomalia in vigore dal 1° gennaio 2024, dedica ampio spazio alle operatività ricorrenti nella revisione legale..

di Annalisa De Vivo - Dottore commercialista, Consulente AML/231

Fisco
Podcast

Nuovi obblighi di comportamento

Regolamento MiCA: primo esempio di armonizzazione del mercato cripto-attività

di Andrea Pantaleo

Approfondisci con


Segnalazione di operazioni sospette

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'adempimento dell'obbligo apicale cui soggiacciono i destinatari delle norme antiriciclaggio, connesso all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della cliente..

di

Giuseppe Alfieri

- Avvocato

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”