sabato 27/05/2023 • 06:00
Scade il 16 giugno il versamento dell'acconto IMU per l'anno di imposta 2023. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.
L'imposta municipale unica è dovuta, ai sensi dell'art. 1, c. 761, legge 160/2019, per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili, siano essi terreni o fabbricati. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. Ogni Ente locale, a norma dell'art. 1, c. 168, legge 296/2006, deve stabilire, “per ciascun tributo di propria competenza”, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere. In particolare, il singolo Comune ha la facoltà di determinare l'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell'IMU.
Soggetti passivi IMU
L'IMU è il principale tributo con cui si finanzia il Comune, viene pagato sugli immobili in esso ubicati. Sono, quindi, soggetti al pagamento di questa imposta i proprietari su seconde case, o abituazioni principali di lusso. Qualora l'immobile detenuto rientri in una di queste categorie, l'IMU risulta essere dovuta. Quindi, sono soggetti passivi IMU i titolari di diritti reali su qualunque immobile, e in particolare: il proprietario di immobili; l'usufruttuario; il titolare del diritto d'uso; il titolare del diritto di abitazione; il titolare del diritto di enfiteusi; il titolare del diritto di superficie; il concessionario di aree demaniali; nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto; il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, ecc.) non hanno alcun obbligo di versamento IMU in relazione a tali immobili.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal versamento tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come di lusso, cioè A/1, A/8 e A/9. La legge considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui “il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. L'imposta resta per tutte le cosiddette seconde case. Inoltre, a titolo esemplificativo, l'imposta non deve essere pagata le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento giudiziale; separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc. Le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano anche alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (nel caso in cui risultino accatastate unitariamente al fabbricato; in caso contrario, l'area si considera edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione).
Infine, dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il calcolo dell'IMU
L'IMU si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota prevista. Per meglio dire, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato tenendo conto dei: fabbricati iscritti in catasto, aree fabbricabili e terreni agricoli. Nel primo caso, l'imposta dovuta si calcola tenendo conto della rendita catastale dell'immobile; coefficiente; aliquota stabilita dal Comune consultabile sul portale del Ministero dell'Economia. Nello specifico, per calcolare la base imponibile ai fini IMU 2023 bisogna considerare le diverse regole previste per i fabbricati. Quindi, ad esempio, partendo dai fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile, determinato applicando all'ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i moltiplicatori/coefficienti catastali in base alla tipologia dell'immobile. Pertanto, nell'esempio citato, la base imponibile avviene secondo la seguente formula: Rendita Catastale + 5 per cento x coefficiente catastale .
Riduzioni IMU
La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Stesso sconto anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La metà della base imponibile IMU si applica anche in caso di comodato d'uso gratuito tra genitori e figli. In caso di affitto con contratto a canone concordato, l'imposta, determinata sulla base dell'aliquota prevista dal Comune, è ridotta al 75 per cento (sconto del 25%).
Scadenze IMU
Il calcolo dell'IMU dovrà essere effettuato separatamente per acconto e saldo, individuando le effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso di ciascun semestre. Dunque, l'imposta si versa in 2 rate, in scadenza il:
Il versamento
Il versamento dell'imposta può avvenire:
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