sabato 20/05/2023 • 06:00
Nella causa C-626/21 la Corte UE si è espressa per la prima volta circa le disposizioni del diritto UE relative al sistema di scambio rapido d’informazioni (RAPEX) sui prodotti pericolosi immessi sul mercato UE dei consumatori.
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La Corte UE, nella causa C-626/21, ha evidenziato il diritto degli operatori economici, tra i quali rientra l'importatore in causa, qualora i prodotti da questi commercializzati siano oggetto di una notifica RAPEX lesiva dei loro interessi, di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro notificante che detta notifica sia perfezionata, oltre al diritto dell'importatore, che non sia destinatario della misura che ha dato luogo a tale notifica e i cui interessi possano essere lesi dall'incompletezza di tale notifica, di disporre di un mezzo di ricorso nello Stato membro notificante.
Per la Corte UE, dal momento che la responsabilità dell'esattezza delle informazioni trasmesse mediante la notifica RAPEX ricade solo sullo Stato membro notificante (v. All. II, p. 10, della Dir. 2001/95), il corrispondente diritto di un operatore economico di richiedere il perfezionamento di una notifica ritenuta incompleta, qualora non possa derivare direttamente dalla normativa unionale può tuttavia essere desunto dal divieto di misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa previsto dall'articolo 34 TFUE.
A ciò si affianca l'obbligo degli Stati membri di offrire tutela giuridica ...
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