giovedì 20/04/2023 • 10:43
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 133949 del 19 aprile 2023, ha definito la procedura di regolarizzazione in caso di mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri Rna, Sian e Sipa relativi al periodo d'imposta 2019.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 133949 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito la procedura che consente ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri Rna (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) indicati nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019 a causa di dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Per regolarizzare la suddetta anomalia, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770, relative al periodo d'imposta 2019;
- aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'invio è effettuato per posta ordinaria.
Se la mancata iscrizione è a imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. Dopo l'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti sono iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Quando non si tratta di errori di compilazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
In ogni caso, sono dovute sono dovute le relative sanzioni, per le quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti. Nel caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'art. 1 c. 174-178 L. 197/2022.
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