sabato 01/04/2023 • 06:00
Il DDL Delega per la riforma fiscale, nella parte relativa alle sanzioni, introduce nuove modifiche al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti. Si tratta di un’ulteriore raffinazione del decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.
Il nuovo intervento del legislatore introduce nel contesto nazionale:
La legge delega sulla riforma fiscale contempla diversificati interventi indirizzati alla complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte dirette, l'iva e agli altri tributi indiretti.
Come si evince dalla relazione illustrativa, sono tre in particolare i “blocchi” di norme in cui si divide la norma di delega:
Le novità in materia di accise
Con specifico riferimento alle accise, l'obiettivo è quello di integrare il D.Lgs. 231/2001 con i reati previsti dal testo unico accise (D.Lgs. 504/95 - TUA) con l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Contestualmente, la medesima disposizione ha previsto l'integrazione del TUA con il reato di introduzione, illecita sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su tabacchi lavorati, già in realtà disciplinato nel testo unico delle disposizioni in materia doganale.
L'estensione al comparto impositivo delle accise armonizzate non si esaurisce al solo delitto di sottrazione all'accertamento ma coinvolge le diverse ipotesi di reato previste dal TUA.
La novella integra la disposizione recata dall'articolo 25-sexiesdecies in materia di contrabbando, che prevede una sanzione per l'ente fino a 200 quote o fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, con una ulteriore responsabilità per i reati previsti in materia di accise.
Più in particolare, in materia doganale si persegue l'obiettivo di aggiornare la normativa nazionale di riferimento – soprattutto il DPR 43/73 (TULD) e il D.Lgs. 374/90 (L. 907/42) – in coerenza alla recente ristrutturazione della disciplina unionale di riferimento (Codice Doganale Unionale – Reg. UE 952/2023).
Tra le diverse novità, vanno evidenziate le previste modifiche all'attuale disciplina delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi che concernono:
Sanzioni in materia di accise
Inoltre, significative novità intervengono con riguardo alle sanzioni in materia di accise. In particolare, viene proposta la definizione di:
Sanzioni doganali
Per quanto concerne, invece, la revisione dell'impianto sanzionatorio relativo al settore doganale, la bozza di legge delega stabilisce, inter alia, la necessità di rivisitare la disciplina inerente al contrabbando nonché quella di procedere con un più generale riordino della disciplina sanzionatoria contenuta nel Titolo VII, Capo II, del TULD (relativo alle contravvenzioni ed agli illeciti amministrativi).
In definitiva, relativamente al perimetro di riferimento del D.Lgs. 231/2001, la rilevanza della fattispecie tipica del contrabbando finora affidata alle sole transazioni internazionali - tra UE e paesi terzi – si estende altresì a fenomeni di vero e proprio “contrabbando interno”, qualificando come rilevanti anche le irregolarità espresse dal TUA per sottrazione di prodotto all'accertamento di prodotti accisabili nei trasferimenti domestici e intraunionali. Del resto, in un territorio unionale ove vige il principio di libera circolazione delle merci, restano comunque vincolati ad adempimenti di rigoroso rendiconto tutti i prodotti sottoposti al regime delle accise, rappresentandone la circolazione uno dei momenti più sensibili sotto il profilo del rischio aziendale e delle relative responsabilità, per il quale era davvero necessario prevedere un adeguato presidio in termini di organizzazione e controllo.
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