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mercoledì 15/03/2023 • 06:00

Fisco Dalla Corte di Giustizia

Classificazione doganale: la qualificazione del prodotto come parte

Per poter qualificare un articolo come “parte”, non è sufficiente dimostrare che, in sua mancanza, l’apparecchio non è in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato, essendo necessario provare che la parte condiziona il funzionamento meccanico o elettrico del prodotto e ne rappresenta, pertanto, un elemento fondamentale. 

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La classificazione doganale delle merci

Con la sentenza 9 marzo 2023, C-725/21, la Corte di Giustizia fornisce alcune importanti precisazioni in materia di classificazione doganale dei prodotti.

Com'è noto, la classificazione è l'elemento fondamentale della fiscalità doganale e degli adempimenti connessi all'importazione o all'esportazione. Ogni operazione che coinvolga le frontiere richiede una specifica e preventiva dichiarazione doganale. In essa, ogni prodotto è identificato tramite uno specifico codice numerico, che prende in considerazione le caratteristiche essenziali e la funzione del bene in questione. Come specificato dalla Corte di Giustizia europea, la classificazione doganale identifica le caratteristiche e le funzioni oggettive di un prodotto (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, Panasonic; Corte di Giustizia, 20 ottobre 2005, C-468/03, Overland Footwear).

La corretta classificazione doganale è fondamentale per individuare le norme giuridiche di riferimento all'atto dell'importazione o dell'esportazione e per identificare tutti gli adempimenti connessi, così come eventuali divieti, restrizioni, autorizzazioni e standard tecnici. L'esatto inquadramento dei prodotti permette, inoltre, di identificare le regole di origine applicabili, la misura dei dazi, eventuali misure di salvaguardia, dazi antidumping o esenzioni daziarie e fiscali.

Conoscere la classificazione doganale di un bene rappresenta, quindi, un elemento fondamentale per le imprese e i professionisti che operano nel settore dell'import/export, per evitare di essere destinatari di contestazioni e accertamenti, nonché di sanzioni amministrative e penali.   

La questione esaminata dal Giudice europeo

La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia ha ad oggetto l'interpretazione della voce doganale 9401. Una Società aveva importato alcune “parti di sedili per autoveicoli” utilizzando la classificazione doganale 9401 90 80. Secondo l'autorità tributaria, invece, i prodotti in questione non potevano essere considerati come parti di sedili per autoveicoli, in quanto meri accessori, e dovevano essere classificati, di conseguenza, in differenti voci doganali.

La Corte suprema della Slovenia ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE due questioni pregiudiziali. Con la prima domanda pregiudiziale, è stato chiesto se, ai fini della qualificazione di un singolo prodotto come “parte” di un sedile per autoveicoli, sia necessario che il sedile, senza il suddetto prodotto, non possa svolgere la sua funzione essenziale e principale, oppure se sia sufficiente che la singola parte, destinata esclusivamente ad essere installata sui sedili delle automobili, possa essere riconosciuta come parte del sedile. Con il secondo quesito, il giudice del rinvio ha chiesto, inoltre, se la possibilità di un impiego generale non autonomo dei due prodotti in questione influisca o meno sulla loro classificazione nella sottovoce 9401 90 80.

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia UE ricorda che, ai fini dell'interpretazione della c.d. Nomenclatura combinata (NC), vale a dire il sistema di classificazione delle merci adottato annualmente dall'Unione europea per le importazioni da Paesi terzi (reg. 2022/1998), la classificazione tariffaria delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della Nomenclatura. Il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà oggettive, come definite dal tenore letterale della voce doganale in questione.

La Corte rileva, in proposito, che la Nomenclatura non definisce la nozione di “parti” e che le note esplicative relative alla voce 9401 non contengono nessun chiarimento su tale definizione.

Richiamando alcune precedenti pronunce, intervenute nel contesto dei capitoli 84, 85 e 90 della NC, il Giudice europeo rileva che la nozione di “parti” implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento queste ultime sono indispensabili. Per poter qualificare un articolo come “parte” non è sufficiente dimostrare che, in sua assenza, la macchina o l'apparecchio non sarebbe in grado di rispondere ai bisogni cui è destinato, ma occorre altresì provare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina o dell'apparecchio di cui trattasi è condizionato da tale articolo (sentenza 8 dicembre 2016, Lemnis Lighting, C-600/15).

Un prodotto può essere considerato “parte” di un sedile (voce doganale 9401 90 80), soltanto se è indispensabile affinché il sedile possa svolgere la sua funzione.

La Corte rileva che, nel caso di specie, dalle constatazioni in punto di fatto effettuate dal giudice del rinvio, non risulta che le merci in questione siano indispensabili affinché un sedile per autoveicoli possa svolgere la propria funzione; circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di tali merci.

Il Giudice europeo evidenzia inoltre che, nell'interesse di un'applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, la nozione di “parti”, cui si fa riferimento in un determinato capitolo della Nomenclatura combinata, dovrebbe ricevere una definizione identica a quella risultante dalla giurisprudenza relativa ad altri capitoli della Nomenclatura stessa.

La sentenza in commento afferma pertanto un principio di diritto evidentemente applicabile a tutti gli operatori che importano o esportano “parti” di un bene.

Va rimarcato che la corretta classificazione doganale di un prodotto è essenziale per poter adempiere agli oneri fiscali connessi alle merci rientranti in una determinata voce doganale. Gli errori nell'attribuzione ad un bene di una specifica voce determinano, oltre che accertamenti daziari, anche l'applicazione di sanzioni doganali, amministrative e penali, che possono rivelarsi molto elevate.

Fonte: CGUE 9 marzo 2023, C-725/21

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