La cessione d'azienda va qualificata solo in base agli elementi testuali contenuti nel contratto?
In regime di deposito accise, la responsabilità del depositario è di tipo oggettivo in caso di svincolo irregolare del prodotto?
Società non operative: è legittimo negare la detrazione e il rimborso IVA a chi non supera determinati requisiti?
Furto di beni in un deposito: cosa si intende per caso fortuito?
Queste alcune delle domande pregiudiziali sollevate nel 2022 avanti la Corte di giustizia UE dall'Italia che avranno diretto o indiretto impatto sulla legislazione IVA interna.
Cessione di azienda
La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 10283 del 31 marzo 2022, ha sollevato alla Corte di Giustizia una domanda pregiudiziale avente ad oggetto la corretta qualificazione del contratto di cessione di azienda. La pretesa scaturiva dal fatto che la società, esercente attività alberghiera, aveva acquistato da un'altra società gli immobili di un complesso alberghiero compresi i beni mobili collegati ed ancorati in modo permanente alla struttura immobiliare. L'Agenzia delle entrate riteneva che si trattasse di una cessione di azienda e non di compravendita di immobile, recuperando pertanto l'IVA in quanto l'operazione posta in essere, così qualificata, non dava origine, ex art. 2 c. 3 lett. b) DPR 633/72, a cessione di beni e pertanto non creava imposta a credito.
La Cassazione ha quindi formulato alla corte la seguente questione pregiudiziale: “Se gli articoli 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 DPR 131/86, modificato dall'art. 1 c. 87 lettera a) numeri 1) e 2) L. 205/2017 e dall'art. 1 c. 1084 L. 145/2018, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea.”
La causa è rubricata con il numero C-250/22 e interessa direttamente l'art. 2 DPR 633/72, ma è stata considerata manifestamente irricevibile dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 21 dicembre 2022.
Responsabilità depositario
La Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 14361 del 6 maggio 2022, avente ad oggetto una controversia tra l'Agenzia delle dogane e una società depositaria in tema di spedizioni in regime di sospensione di imposta, ha chiesto alla Corte di Giustizia se, in caso di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa, la responsabilità del depositario garante del pagamento dell'imposta sia di tipo oggettivo, senza alcuna possibilità di discarico dall'obbligazione e dalle somme corrispondenti alle correlative sanzioni anche qualora detto svincolo dipenda da un fatto illecito – esclusivamente - imputabile ad un soggetto terzo oppure se l'abbuono dell'imposta e delle sanzioni correlative vada riconosciuto al depositario garante che risulti non solo del tutto estraneo al fatto illecito del terzo, ma anche legittimamente ed incolpevolmente affidato in ordine alla regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.
La causa è stata rubricata con il numero C-323/22 e interessa indirettamente l'art. 50-bis DL 331/93.
Società non operative Italia senza detrazione o rimborso IVA
La Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 16061 del 16 maggio 2022 ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni.
Prima questione: se l'art. 9 par. 1 della direttiva 2006/112, può essere interpretato nel senso di negare la qualità di soggetto passivo e, conseguentemente, il diritto di detrazione o rimborso dell'IVA di rivalsa assolta al soggetto che esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi, secondo criteri predeterminati dall'art. 30 c. 1 L. 724/94 e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative.
Seconda questione: nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se l'art. 167 della direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione ostano ad una disciplina nazionale che con l'art. 30 c. 4 L. 724/94, nega il diritto di detrazione e di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA. in misura ritenuta non coerente – in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative.
Terza questione: nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se i principi dell'Unione europea della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano ad una disciplina nazionale che, con l'art. 30 c. 4 L. 724/94, nega il diritto di detrazione dell'IVA. di rivalsa assolta sugli acquisti, di rimborso della stessa o di utilizzazione della stessa in un successivo periodo di imposta al soggetto passivo di imposta che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA. in misura ritenuta non coerente - in quanto eccessivamente bassa - rispetto a quanto può ragionevolmente attendersi dagli asset patrimoniali di cui dispone per tre anni consecutivi secondo criteri predeterminati dalla legge e non sia in grado di dimostrare, a giustificazione di tale circostanza, l'esistenza di oggettive situazioni ostative.
La causa è stata rubricata con il numero C-341/22 e interessa direttamente gli artt. 4, 19, 30 e 38-bis DPR 633/72.
Furto beni in deposito
La Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 22677 del 28 luglio 2022, avente ad oggetto una controversia tra l'Agenzia delle dogane e una società titolare di un deposito autorizzato, ha chiesto alla Corte di giustizia se la nozione di caso fortuito all'origine delle perdite intervenute in regime sospensivo debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo. La stessa Cassazione ha anche chiesto alla Corte se assume rilevo la diligenza prestata nell'allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso. È stato infine chiesto se, per lo Stato membro, è possibile individuare una categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.
La causa è stata rubricata con il numero C-509/22 e interessa direttamente l'art. 2 DPR 633/72 e può interessare i depositi IVA di cui all'art. 50-bis DL 331/93.