lunedì 06/02/2023 • 06:00
I carichi debitori affidati all’agente della riscossione la cui quota capitale è costituita esclusivamente da sanzioni pecuniarie, possono essere definiti, anche senza corrispondere alcun importo, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023, con l'introduzione della Rottamazione quater.
Un contribuente risulta debitore di una pluralità carichi, alcuni dei quali relativi esclusivamente a sanzioni pecuniarie. Con l 'introduzione della Rottamazione quater è possibile definire tali carichi. Analizziamo quali sono le condizioni.
Rottamazione quater
Con la Rottamazione quater , prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 231 e s. L. 197/2022), il legislatore ha riconosciuto ai debitori la facoltà di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dall' 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 , versando esclusivamente:
1) le somme dovute a titolo di capitale e
2) gli importi corrispondenti al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento.
In caso di definizione, infatti, non vanno corrisposte le somme:
affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
gli interessi di mora previsti dall'art. 30 c. 1 DPR 602/73 decorrenti dalla data di notifica della cartella alla data di pagamento, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 c. 1 D.Lgs. 46/99 relative ai crediti previdenziali;
le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 112/99.
Il procedimento viene avviato su istanza del debitore e si conclude, non con il mero accoglimento dell'istanza da parte dell'agente della riscossione, ma con il successivo pagamento integrale. in un'unica soluzione o a rate, dell'importo dovuto in linea capitale, oltre al rimborso delle spese sostenute per le eventuali azioni esecutive. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento caduca l'intera procedura, senza estinzione dei relativi carichi debitori (cfr. art. 1 c. 244 L. 197/2022). Le eventuali somme già versate saranno acquisite a titolo di acconto.
Tuttavia, non è infrequente che i carichi affidati all'agente della riscossione possano riguardare importi in linea capitale dovuti esclusivamente a titolo di sanzioni pecuniarie, come, ad esempio, nel caso di carico derivante dall'iscrizione a ruolo di un atto di irrogazione di sanzioni tributarie, ovvero dall'iscrizione a ruolo di un atto di irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
In queste ipotesi, infatti, la quota capitale del carico debitorio è costituita esclusivamente dalla sanzione pecuniaria ed è quindi più difficile capire quali saranno gli importi da versare per poter ottenere l'estinzione dei relativi debiti.
La rottamabilità dei carichi debitori relativi alle sole sanzioni pecuniarie
Per valutare la rottamabilità di carichi debitori affidati all'agente della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giungo 2022 la cui quota capitale è costituita esclusivamente da sanzioni pecuniarie, deve essere svolta una preliminare distinzione circa la natura della sanzione.
Infatti, tra le sanzioni pecuniarie, oltre a quelle di natura amministrativa (che sono sicuramente le più frequenti e numerose), si annoverano anche le sanzioni di natura penale.
Per espressa previsione legislativa, i carichi debitori aventi ad oggetto sanzioni penali a carattere pecuniario (e nello specifico le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna) sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della Rottamazione quater (art. 1 c. 246 lett. d) L. 197/2022).
Pertanto, essi, non potendo essere inclusi nell'istanza di definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 L. 197/2022, non potranno essere rottamati.
Con riferimento invece ai carichi debitori aventi ad oggetto solo sanzioni amministrative in quota capitale, essi dovrebbero considerarsi, in linea di massima, tutti definibili, sebbene con effetti parzialmente differenti a seconda del tipo di sanzione.
Infatti, contrariamente a quanto previsto dalle precedenti rottamazioni (ed in particolare dall'art. 6 c. 10 DL 193/2016), il legislatore ha semplicemente chiarito che per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la definizione agevolata si applica solo limitatamente agli interessi , comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio (art. 1 c. 247 L. 197/2022).
Si tratta, a ben vedere, di una disposizione che, limitando la definizione agevolata ai soli interessi e somme maturate a titolo di aggio per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e/o previdenziali, sembra condurre a due conclusioni.
1) La prima, che i carichi debitori aventi ad oggetto solo sanzioni amministrative possono essere sempre definiti, purché affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
2) La seconda, che i carichi debitori aventi ad oggetto solo sanzioni amministrative tributarie e/o previdenziali possono essere definiti con il solo versamento delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento. Ossia, senza il pagamento:
della quota capitale indicata nel carico debitorio;
degli eventuali interessi, inclusi quelli di mora; e
dell' aggio della riscossione, espressamente stralciati per legge.
Questa conclusione trova conferma, peraltro, anche nella precedente prassi dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 DL 193/2016.
In particolare, infatti, con la Circ. 2/E del 2017, l'Agenzia delle Entrate, proprio in merito alla rottamabilità dei carichi costituiti da sole sanzioni amministrative tributarie ha chiarito che il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e che in tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett. b) del comma 1 spettanti all'Agente della riscossione.
Di conseguenza , in caso di carichi debitori relativi esclusivamente a:
sanzioni amministrative tributarie e/o previdenziali, la rottamazione avrà ad oggetto l'intera quota capitale, gli interessi, inclusi quelli di mora, e l'aggio;
sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e/o previdenziali, la rottamazione avrà ad oggetto solo gli interessi, inclusi quelli di mora, e l'aggio.
Inoltre, si ricorda comunque che aderire alla Rottamazione quater è una facoltà riconosciuta al debitore, il quale deve manifestare espressamente la propria volontà in tal senso, nei termini e modi previsti dalla normativa. Pertanto, come segnalato anche dall'Amministrazione finanziaria, nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all'Agente riscossione, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando entro il 30 aprile 2023 una apposita domanda tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate-riscossione (Circ. 2/E del 2017).
LA SOLUZIONE
I carichi aventi ad oggetto importi dovuti in linea capitale esclusivamente a titolo di sanzioni pecuniarie possono essere definiti con la Rottamazione quater se riguardano sanzioni amministrative.
In tal caso, se le sanzioni amministrative hanno:
In ogni caso, il debitore dovrà presentare una apposita istanza all’agente della riscossione.
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