mercoledì 01/02/2023 • 11:30
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 177 del 31 gennaio 2023, afferma l’imponibilità dei trattamenti pensionistici erogati da un Ente internazionale nei confronti di un soggetto residente in Italia.
redazione Memento
Con la Risposta n. 177 pubblicata in data 31 gennaio 2023, il Fisco torna ad esprimersi sulle modalità di tassazione dei trattamenti pensionistici erogati da un Ente internazionale nei confronti di un soggetto residente in Italia.
Analizziamo il parere reso dall'Agenzia delle Entrate in una pratica tabella riepilogativa del caso, del quesito posto dal contribuente e della soluzione individuata.
Risp. Interpello AE 31 gennaio 2023 n. 177 |
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Il caso |
Il contribuente, residente in Italia, ha svolto attività di lavoro dipendente presso un Ente internazionale, il quale attualmente eroga allo stesso soggetto un trattamento pensionistico. I contributi pagati dai dipendenti all'Ente vengono detratti dal salario base mensile (salario netto) per la quota di montante pensionistico necessaria a garantire 1/3 della futura pensione: tale parte dei contributi pensionistici è pertanto già oggetto di tassazione. I restanti 2/3 della futura pensione sono a carico del datore di lavoro, ma vengono calcolati anch'essi sullo stipendio netto e non lordo come avviene in Italia. I dipendenti dell'Ente non hanno subito nessuna tassazione dallo Stato italiano durante la loro fase lavorativa attiva, ma sono stati tassati direttamente dall'Ente internazionale (c.d. Tassa Interna), in quanto organismo sovranazionale dotato di poteri impositivi ed autoritativi. L'Ente ha, inoltre, un proprio autonomo sistema pensionistico finanziato con contributi propri e pagati dai suoi dipendenti: non si tratta di una forma di previdenza complementare, ma dell'unica forma di previdenza obbligatoria prevista per i dipendenti dell'Ente |
Il quesito del contribuente |
La ''quota di pensione'' direttamente derivante da contributi pensionistici tassati alla fonte (pari ad 1/3), è qualificabile come esente come previsto dalla disciplina della previdenza complementare (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005)? |
La soluzione |
Nell'ipotesi in esame non appare pertinente il richiamo all'art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005, in quanto i contributi versati non sono riconducibili alle forme di previdenza complementare e, pertanto, non sono deducibili ai sensi del TUIR (art. 10, c. 1 lett. e-bis) TUIR). Gli emolumenti pensionistici percepiti dal contribuente, quale soggetto residente in Italia, invece, rientrano tra i redditi che la normativa equipara ai redditi di lavoro dipendente: “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” (art. 49, c. 2 lett. a), TUIR). Per tali motivi, gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo e la quota di pensione riferibile ai contributi pensionistici tassati alla fonte non può essere esente da imposta in Italia. A nulla rilevano le particolari modalità di determinazione e di tassazione del contributo pensionistico che alimenta la pensione a carico del lavoratore |
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