giovedì 26/01/2023 • 02:30
Secondo le Entrate l'aliquota agevolata si applica ai contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, stipulati in relazione a immobili ricadenti in territori per cui è stato deliberato lo stato di emergenza.
redazione Memento
L’aliquota del 10% si applica ai contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, stipulati in relazione a immobili ricadenti in territori per cui è stato deliberato lo stato di emergenza per eventi calamitosi, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. E’ quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 160, pubblicata il 25 gennaio 2023.
L'art. 3 D.Lgs. 23/2011 ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo o delle relative pertinenze. Il Fisco ha ricordato che l'aliquota prevista all'art. 3 c. 2 quarto periodo D.Lgs. 23/2011, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'art. 2 c. 1 lett. c) L. 225/92. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
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