lunedì 23/01/2023 • 06:00
Con l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, ai dividendi corrisposti alla controllante inglese si applica la ritenuta prevista dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito.
redazione Memento
A seguito della Brexit, ai dividendi corrisposti alla controllante residente nel Regno Unito non può trovare applicazione la ritenuta nella misura dell'1,20% prevista dall'art. 27 c. 3ter,DPR 600/1973.
La norma interna, infatti, presuppone che la distribuzione di utili sia rivolta a ''società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo''.
A chiarirlo è la Risposta n. 128 pubblicata lo scorso 20 gennaio in risposta all’interpello presentato da una società interamente partecipata da una società del Regno Unito, cui distribuirà utili deliberati in unica soluzione e poi corrisposti nell'anno in più versamenti sulla base delle disponibilità liquide.
Secondo quanto chiarito dalle Entrate, l'applicazione della ritenuta dell’1,20%, peraltro, non può essere invocata neppure in ragione del fatto che il Regno Unito sia incluso tra i Paesi collaborativi, poiché tale requisito è riferito esclusivamente agli Stati aderenti all'Accordo SEE.
Tuttavia, ai fini della tassazione dei dividendi, la normativa nazionale deve essere coordinata con quella convenzionale. In particolare, viene in rilievo l'art. 10, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Regno Unito, secondo cui i ''dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla direttamente o indirettamente, almeno il 10% del potere di voto della società che paga i dividendi''.
Poiché, nel caso di specie, la società britannica partecipa interamente l'istante, è applicabile la ritenuta convenzionale nella misura del 5%. Naturalmente l'operatività del Trattato è subordinata al ricorrere delle condizioni dallo stesso previste, ossia che la casa madre britannica integri le nozioni di persona residente ai fini convenzionali e sia beneficiaria effettiva dei dividendi.
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