venerdì 13/01/2023 • 11:44
Le cessioni di beni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato), devono essere fatturate anche per consentire il controllo delle operazioni.
redazione Memento
Con il principio di diritto del 12 gennaio 2023 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello Stato al verificarsi di due condizioni, ovvero: che i beni abbiano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione e che siano esistenti nel territorio dello Stato. La duplicità del presupposto è resa evidente dall'art. 7-bis DPR 633/72 ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che fisicamente e giuridicamente si considerano appartenenti al territorio dello Stato all'atto della cessione.
Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano fisicamente nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione, le cessioni dei beni che ne sono oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato.
Con il principio in oggetto, l'Agenzia delle Entrate precisa che per le cessioni di beni all'interno di depositi doganali, pur essendo non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, l'art. 21 c. 6 DPR 633/72 prevede ai fini del controllo dell'operazione l'obbligo di emissione della fattura.
Difatti, il suddetto articolo prevede l'obbligo di fatturazione delle operazioni territorialmente non soggette ad imposta in Italia, benché riguardanti beni fisicamente esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di merci allo stato estero.
Inoltre, l'art. 21 c. 6-bis DPR 633/72 stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute territorialmente non soggette ad imposta in Italia, benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di beni estero su estero, ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione in Italia o nell'Unione europea).
In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate sussiste l'obbligo, prescritto dall'art. 21 c. 6 DPR 633/72, di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato).
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