giovedì 12/01/2023 • 06:00
La prestazione non può fruire dell'aliquota al 10% prevista per la preparazione dei cibi da asporto o da consegnare a domicilio da parte degli operatori della ristorazione (Risp. AE 11 gennaio 2023 n. 9).
redazione Memento
Ai fini IVA, il servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio svolto, per conto di un Comune, distintamente da quello di fornitura degli stessi, non può godere dell'aliquota agevolata al 10% prevista dalla Legge di Bilancio 2021 per il servizio di preparazione degli alimenti da asporto o da consegnare a domicilio dagli operatori della ristorazione (art. 1 c. 40 L. 178/2020).
A confermarlo è la Risposta n. 9 pubblicata lo scorso 11 gennaio dalle Entrate.
La fattispecie
Nel caso di specie, un Comune gestisce l'appalto del servizio di consegna pasti a domicilio in favore di utenti che non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del cibo e/o al bisogno di un'alimentazione corretta. La società che è tenuta a effettuare il servizio è diversa da quella risultante appaltatrice del servizio proprio di fornitura dei medesimi pasti, ossia della preparazione, cottura e confezionamento. Il Comune, ritenuta la prestazione di trasporto e consegna accessoria alla prestazione principale di somministrazione alimentare, chiede alle Entrate se anche alla medesima possa essere applicata l'IVA nella medesima misura del 10%.
Il parere delle Entrate
Per il Fisco la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non può considerarsi accessoria al servizio di fornitura ai fini della fruizione del medesimo trattamento IVA. Per non assoggettare autonomamente ad IVA una cessione o una prestazione di servizi accessoria è necessario che l'operazione ''secondaria'' sia effettuata in presenza di determinate condizioni. In particolare, con riguardo al presupposto soggettivo, occorre che l'operazione principale e quella secondaria (accessoria) siano effettuate dal medesimo soggetto ovvero per suo conto o a sue spese, in virtù di un mandato senza rappresentanza (Ris. AE 11 febbraio 1998 n. 6). Il presupposto non è soddisfatto nel caso di specie.
Inoltre, alla prestazione di trasporto e consegna del caso di specie non è neppure applicabile la richiamata disposizione della Legge di Bilancio 2021 che prevede l'aliquota al 10%: come chiarito dalle Entrate, la norma mira a fornire una soluzione alla problematica inerente la qualificazione ai fini dell'IVA dell'attività di preparazione dei cibi da asporto o da consegnare a domicilio da parte degli operatori della ristorazione. “Prima dell'intervento del legislatore – si legge nella risposta - non risultava del tutto chiaro se dette preparazioni dovessero essere considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi in quanto somministrazioni di alimenti. Diversamente, la disposizione in esame concerne la fornitura di piatti pronti e di pasti non solo in vista del loro consumo immediato, ma anche della loro consegna a domicilio o dell'asporto, ma non riguarda il diverso servizio di trasporto e consegna degli stessi”.
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Michele Brusaterra
- Dottore commercialista e PubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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