martedì 03/01/2023 • 11:08
La Legge di Bilancio 2023, intervenendo sulla sanzione per reverse charge imponibile in presenza di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, eleva la sanzione del 10% dell'imponibile per le operazioni inesistenti, al 90% dell'imposta indebitamente detratta se il cessionario/committente era consapevole della frode.
redazione Memento
In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile (c.d. reverse charge), la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 152 L. 197/2022) prevede che, se si prova che il cessionario o committente era consapevole dell'intento di evasione o della frode di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità previsto per i casi in cui l'imposta non dovuta è stata assolta con il reverse charge e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta.
Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2023, all'art. 6 c. 9-bis.3 D.Lgs. 471/97, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile (reverse charge), aggiunge, il seguente periodo: “Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui all'art. 6 c. 6 D.Lgs. 471/97 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”.
Pertanto, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 152 L. 197/2022), intervenendo sulla sanzione per reverse charge imponibile in presenza di operazioni esenti, non imponibili o non soggette, eleva la sanzione del 10% dell'imponibile per le operazioni inesistenti (con il minimo di € 1.000), al 90% dell'imposta indebitamente detratta se il cessionario o committente era consapevole dell'intento di evasione o della frode. In presenza di una operazione imponibile inesistente è difficile ipotizzare la buona fede del destinatario della fattura.
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