Differimento dei termini
La procedura storica di rideterminazione del costo fiscale di cui alla L. 448/2001 prevedeva come termine per l'asseverazione della perizia giurata di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva (unica o prima rata) il 30 giugno.
Tale termine è stato sostanzialmente mantenuto fino all'anno 2019.
Successivamente, la norma di riapertura della rivalutazione disponeva tale consueto termine, salvo poi procedere in corso d'anno a differimenti al 15 novembre:
- per l'anno 2020, successivamente alla scadenza ordinaria, ad opera della L. 77/2020 di conversione del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni detenuti alla data del 1° luglio 2020 (con aliquota dell'11%);
- per l'anno 2021, ancora successivamente alla scadenza ordinaria, ad opera della L. 106/2021 di conversione del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), con riferimento stavolta alle partecipazioni ed ai terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 (con aliquota dell'11%);
- per l'anno 2022, finalmente in anticipo, ad opera della L. 34/2022 di conversione del DL 17/2022 (c.d. Decreto Energia), con riferimento alle partecipazioni e ai terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2022 (con aliquota dell'14%).
Al fine di evitare inutili quanto destabilizzanti proroghe successive alla legge che ripropone la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni, laLegge di Bilancio 2023 (commi da 107 a 109) prevede fin da subito il termine del 15 novembre 2023.
La posticipazione dei termini consente indubbiamente una migliore pianificazione non tanto ai professionisti, quanto ai soggetti coinvolti nei processi di compravendita. Con particolare riferimento alle partecipazioni, è noto come le operazioni di M&A siano spesso complesse ed articolate. In passato era quindi necessario coniugare le tempistiche della trattativa e con la volontà di ottimizzazione fiscale dell'operazione.
Infatti, da un lato la possibilità di ridurre il carico impositivo in capo al venditore assume sovente un peso nella determinazione del prezzo di cessione (poiché prezzo non è strettamente sinonimo di valore); dall'altro, l'accesso alla procedura di rivalutazione nella pratica è condizionata alla sottoscrizione di un accordo preliminare, possibilmente vincolante (c.d. binding Letter Of Intent) ancorché sottoposto a condizioni sospensive, se non addirittura al ricevimento di acconti o caparre sul prezzo per dotare il venditore dei mezzi necessari al pagamento dell'imposta sostitutiva.
È quindi evidente che l'ampliamento dei termini non può che essere visto con favore, con l'auspicio che ciò possa essere ormai un riferimento dato per acquisito.
La nuova aliquota
La bozza di Legge di Bilancio riproponeva inizialmente l'aliquota unica già prevista per il 2022 nella misura del 14%, da calcolare sul valore della perizia di stima asseverata.
Tale aliquota è stata incrementata al 16% seguendo un trend costante di aumento, che ha visto una rivisitazione sostanziale rispetto al 2% della prima versione del 2002, ma pur tuttavia significativamente inferiore all'imposta sul capital gain da cessione di partecipazioni qualificate e non del 26%, ordinariamente prevista.
La convenienza della procedura, quindi, si riduce rispetto al passato, ma resta in ogni caso di interesse in particolare nelle situazioni in cui il costo fiscale è particolarmente ridotto. Inutile dire, che, in ogni caso, una valutazione di convenienza è sempre consigliabile.
Non cambiano invece le modalità di versamento.
OICR e Polizze assicurative
La Legge di Bilancio 2023 (commi 112 e 113) apporta altresì alcune modifiche alla disciplina dell'affrancamento dei valori di quote o azioni di OICR. Per inciso, non si segnalano invece cambiamenti in relazione alle polizze assicurative di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione).
Le modifiche sono piuttosto delle specificazioni e dei chiarimenti. Nel dettaglio:
- nel caso di esercizio dell'opzione, era previsto che l'intermediario versi l'imposta sostitutiva con provvista del contribuente entro il 16 settembre 2023. Viene ora specificato che in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o altro stabile rapporto, non potendovi essere discriminazioni in tal senso, l'opzione è comunque esercitabile dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 e questi provvederà al versamento nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
- è specificato che l'opzione non può essere esercitata dai soggetti che hanno optato per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 D.Lgs. 461/97, in ragione delle regole di determinazione del reddito proprie del regime.
Interessante osservare come, nel caso delle quote di OICR e delle polizze assicurative, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia rimasta invariata al 14%, disallineandosi dal regime di rideterminazione del costo fiscale descritto nei paragrafi precedenti.
Fonte: L. 197/2022