venerdì 30/12/2022 • 06:00
La Manovra 2023 è approdata in Gazzetta Ufficiale (L 197/2022; GU 29 dicembre 2022 n. 303). Al suo interno, supporto a famiglie e imprenditori con misure per contrastare il caro energia e per la riduzione della pressione fiscale, sostegno alle imprese e norme per far pace con il Fisco.
La Manovra 2023 è definitiva. Il Senato con 107 voti favorevoli (69 contrari e un'astensione) ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023 (A.S. 442) dopo aver rinnovato la fiducia al Governo sull'approvazione dell'articolo 1, nel testo licenziato dalla Camera. Il testo, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio (L 197/2022; GU 29 dicembre 2022 n. 303).
Ecco il quadro di tutte le novità approvate contenute nel DDL di bilancio 2023. Dai rifinanziamenti dei principali fondi, ai nuovi crediti d'imposta e alla proroga di quelli esistenti, dalla flat tax ai benefici fiscali per le imprese, alle misure della tregua fiscale, alla proroga di alcune misure agevolative, come il Superbonus. Le misure approvate sono l'obiettivo del Governo da raggiungere con i 35 miliardi stanziati, di cui ben 21 miliardi destinati alle misure per contrastare il caro-energia.
Ecco, la sintesi delle principali misure approvate e inserite nel testo definitivo della DDL di bilancio 2023 definitivo, così come illustrate e argomentate nel Dossier n.18/4 del Servizi Studi sulla legge di bilancio 2023.
Riduzione della pressione fiscale
Regime forfettario (comma 54): confermata a 85 mila euro la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario (tassazione al 15% con imposta sostitutiva) e, al contempo, prevista la fuoriuscita immediata del regime agevolato per chi matura compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro – dunque, non si dovrà più aspettare l'anno fiscale seguente. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall'anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente
Flat tax incrementale (commi 55-57): Per l'anno 2023, le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo potranno applicare una tassa piatta del 15% alla parte degli aumenti di reddito - calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La tassa si applicherà ai lavoratori autonomi con redditi fino a 40 mila euro, non in regime forfettario, nella misura del 15% sulle variazioni di reddito (superiori al 5%) calcolate come differenza tra il maggior reddito prodotto nell'anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.
Chi rientra in tale regime ne sarà influenzato sia nella determinazione dei requisiti reddituali validi per il riconoscimento di benefici fiscali che per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.
Regime fiscale delle mance (comma 58-62): le mance sono qualificate come redditi da lavoro dipendente nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive; assoggettate a imposta sostituiva del 5%. La norma individua, inoltre, il regime giuridico e l'ambito applicativo. Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:
Premi ai dipendenti (comma 63): i premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, per le somme erogate nell'anno 2023, saranno tassati con imposta sostitutiva del 5%.
Plastic tax e sugar tax (comma 64): si posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) istitutive delle sugar tax e plastic tax.
Commercio al dettaglio (commi da 65 a 69): le imprese potranno dedurre l'ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%. Perimetro applicativo:
Il comma 67 chiarisce che l'applicabilità della norma alle imprese il cui valore patrimoniale è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Ove aderiscano al regime di tassazione di gruppo (art. 117 TUIR) queste imprese possono avvalersi della speciale deduzione in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei settori destinatari delle agevolazioni, aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
Notai e pubblici ufficiali (comma 71): si modificano le disposizioni della legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) relative agli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati, al fine di semplificare le procedure.
IVA ridotta: si dispone l'applicazione dell'aliquota iva ridotta: al 5% (invece del 10%) ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia (comma 72); al 10% per la cessione dei pellet, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22% (comma 73).
Detrazione IVA imprese costruttrici (comma 76): si potrà detrarre dall'Irpef il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Esenzione Redditi terreni (comma 80): si estende all'anno 2023 l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Esenzione IMU (comma 81): Si prevede l'esenzione dall'IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia.
Le disposizioni in materia di entrate
Deduzione operazioni con Stati non cooperativi (commi 84-86): si prevede di ripristinare alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.
Tassazione riserve di utili (commi 87-95): chi, nell'ambito di attività di impresa, detiene partecipazioni in società-enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, potrà affrancare o rimpatriare, pagando un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). Con l'esercizio dell'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.
Plusvalenze realizzate da soggetti esteri (commi 96-99): previsto l'assoggettamento a imposizione in Italia per le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società-enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50%, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia. Disposto, inoltre, che:
Assegnazione ai soci (commi 100-105): s'introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. La disciplina consente per queste operazioni di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e un'imposta di registro ridotta. L'agevolazione è prevista per le relative trasformazioni societarie.
Imprese Individuali: novità in tema di estromissione dei beni al comma 106. Si potranno escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva, con riferimento ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, per quelle poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. Gli effetti di tale estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023
Plusvalenze e rivalutazione (commi 107-109): novità per la rideterminazione ai fini fiscali delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie, relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione (di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Si avrà facoltà di assumere il valore normale (in luogo del loro costo o valore di acquisto) di tali titoli al 31 dicembre 2023, pagando un'imposta sostitutiva al 16% (in luogo del 14%).
Proroga della rivalutazione, con la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni (negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023. In tale ambito, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è prevista al 16%. Inoltre, si stabilisce quale termine di decorrenza della rateizzazione delle somme dovute per la rivalutazione il 15 novembre 2023, entro tale data dovrà essere redatta anche la relativa perizia giurata di stima.
Agevolazione piccola proprietà contadina (110) e fondi rustici (comma 111): Si prevede l'applicazione di alcune agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti immobiliari anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, posti in essere da under 40 iscritti “alla previdenza” entro 24 mesi come coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si dispongono anche agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici
Contributo di solidarietà (commi 115-121): al fine di contenere il caro energia per le imprese e i consumatori è istituito un contributo, sotto forma di prelievo temporaneo per il 2023, per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. Il contributo straordinario:
Inoltre, viene modificata anche la disciplina del contributo straordinario del 2022 (Art. 37 DL 21/2022), regolando anche gli effetti della variazione dell'importo dovuto per il 2022.
Accisa tabacchi (comma 122): novità in tema di accisa sui tabacchi e sugli adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.
Giochi (commi123-125): si prorogano, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2024, alcune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Più precisamente, prevista la proroga al 31 dicembre 2024 delle concessioni:
Criptoattività (comma 126-147): s'introduce una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. Tali attività sono incluse nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche, a tal fine viene introdotta una nuova categoria di "redditi diversi" (lettera c-sexies aggiunta al comma 1 dell'art. 67 TUIR) costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata non inferiori complessivamente a 2 mila euro nel periodo d'imposta.
Potrà regolarizzare la propria posizione chi non hanno indicato la detenzione delle cripto-attività e i relativi redditi, con la presentazione di un “istanza di emersione”.
Partite IVA (commi 148-150): viene rafforzata l'attività di presidio preventivoconnesso all'attribuzione e- all'operatività delle partite IVA e viene eliminata la responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni da parte dell'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività a fini IVA.
Vendita di beni tramite piattaforme digitali (comma 151): si prevedono obblighi comunicativi, per i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni (quali, ad esempio, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), presenti nel territorio dello Stato.
Cessione di crediti IVA inesistenti (art.152): viene disciplinata la responsabilità di cessionario o committente in tale ipotesi, nei casi in cui il cessionario applichi l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o, comunque, non soggette a imposta. Si prevede una responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre “solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole”. In tal caso si applica la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o il committente è punito con la sanzione fra 250 euro e 10.000 euro.
Occupazione del suolo pubblico settore ristorazione (comma 815): proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti.
Finanziamenti, crediti d'imposta e altre misure fiscali
Mezzogiorno: i commi 265-266 prorogano fino al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.
Inoltre, i commi 268-269 prevedono che si estenda all'esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.
Il comma 270 proroga al 31 dicembre 2023 il tax credit per le spese d'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari del Mezzogiorno, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024.
ZES (comma 267): proroga a tutto il 2023 anche per gli investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali) e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.
Riversamento tax credit R&S (commi 271-272): proroga dal 31 ottobre al 30 novembre 2023 dei termini per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato tale credito indebitamente in compensazione (art. 5, c. 9, primo periodo, DL 146/2021). Cambia la disciplina delle certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti, prevedendo che esse possano essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione.
Errori contabili (commi 273-275): si prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Le norme introdotte si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.
Imprese minori (comma 276): s'innalza la soglia di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata e, precisamente, da 400 mila a 500 mila euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700 mila a 800 mila euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Rifinanziamenti: al titolo I capo V del DDL di bilancio troviamo alcune misure per favorire la crescita e gli investimenti, tra cui la nuova dotazione finanziaria segnaliamo i contratti di sviluppo, Fondo a sostegno delle filiere produttive del made in Italy (commi 402-403); il Fondo Green New Deal (art.1, c.85 legge di bilancio 2020) per la copertura delle garanzie concesse da SACE SpA (comma 421); Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 DL 83/2012(comma 419); Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito dalla Legge 178/2020.
Novità ai commi 417 e 418 anche per il fondo costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, ai sensi dell'art. 3 Legge 295/73.
Fondo garanzia PMI: si rifinanzia il fondo per 800 milioni di euro per l'anno 2023 e resterà anche operativo fino al 31/12/2023: grazie ai commi 392 e 393, oltre le nuove risorse, s'interviene sull'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 55 e 55-bis, Legge 234/2021), prorogandola di un anno. Pertanto, ogni impresa potrà fruire ancora come importo massimo garantito di un ammontare pari a 5 milioni di euro.
Imprese agricole (comma 394) novità anche in tema di garanzie ISMEA, la Manovra assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023 per favorire la capitalizzazione delle imprese agricole - di cui all'art. 17, c. 2, D.Lgs. 102/2004.
Nuova Sabatini (commi 414-416): nuova dote per l'agevolazione, ben 30 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a incremento delle risorse stanziate dall'articolo 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Arriva anche la proroga di ulteriori sei mesi del termine per l'ultimazione degli investimenti per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
Credito d'imposta investimenti beni strumentali nuovi: Il comma 423 proroga al 30 settembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1057, Legge 178/2020) per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Credito di imposta quotazione PMI (comma 395): proroga al 31 dicembre 2023 del tax credit, istituito dalla legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) e aumento dell'importo massimo da 200 mila euro a 500 mila euro. Il credito è concesso per lespese di consulenza sostenute per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50% delle spese.
Tax credit materiali riciclati (commi 685-690): si rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il credito d'imposta, nella misura del 36%o delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019);
Imprese assicurative (comma 264): a decorrere dal 2023 si eleva allo 0,50 l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.
Tax credit fondazioni bancarie (commi 396-401): per la promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà è disposto un credito di imposta per determinate operazioni di fusione.
Tax credit in materia sportiva (commi 614 e 615): proroga per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta (65%) per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi (manutenzione-restauro) di impianti sportivi pubblici e realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Inoltre, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sarà applicabile anche per quelli effettuati nel primo trimestre 2023. Si tratta nello specifico di quello riconosciuto per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10 mila euro.
Appalti: importanti dettami sono inseriti ai commi da 369 a 379 per disporre l'incremento delle risorse finanziarie a disposizione al fine di fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Nell'ambito di queste, è previsto che le regioni, entro il 31 marzo 2023 dovranno procedere all'aggiornamento dei prezzari regionali.
Segnaliamo anche le disposizioni del comma 458 in tema di revisione prezzi in cui, tra l'altro, si dispone che “nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”.
Autotrasporto (commi 503-504): si autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2023 per riconoscere un contributo per l'aumento del costo del carburante, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzino veicoli di categoria euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, dovrà stabilire con decreto, entro il 31 marzo 2023, modalità e termini per l'erogazione del contributo.
Tax credit attività agricola e pesca (commi 45-50): disposto un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel 1° trimestre 2023. L'agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese con attività agricola-pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta è cedibile e può essere utilizzato anche dal cessionario entro il 31 dicembre 2023.
Imprese energivore-gasivore (commi da 2 a 9): anche per il primo trimestre 2023 sono riconosciuti, con percentuali più alte, alcuni dei crediti di imposta già concessi nel 2022 (DL n. 4, 17, 21, 50, 115, 144 e 176 del 2022). Inoltre, si regolamentano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione. Il comma 51 disciplina le modalità di utilizzazione nonché di cessione del credito di imposta per le spese sostenute nel terzo trimestre del 2022.
Investment Management Exemption (comma 255): misure volte per definire quando non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager).
Superbonus, acquisto del mattone e mutui
Acquisto prima casa under 36 (comma 74 e 75): si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo garanzia per la prima casa per l'anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina del Fondo Gasparini previsto per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa con ampliamento della relativa platea; proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa e al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni , in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, a favore di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età e un ISEE fino a 40 mila euro.
Mutui e fondo garanzia: si rifinanzia con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo garanzia per la prima casa per l'anno 2023, e si proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina del Fondo Gasparini previsto per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa con ampliamento della relativa platea; si proroga al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa e al 31 dicembre 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36;
Rinegoziazione mutui: si riapre fino al 31 dicembre 2023 il termine di operatività della disciplina (DL 70/2011) che consente di rinegoziare, a tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati, i mutui ipotecari stipulati ovvero accollati prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, purché aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro, finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione e stipulati con tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Sono beneficiari della citata rinegoziazione chi, al momento della richiesta, presenta un ISEE non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
Acquisto immobili green (comma 76): si potrà detrarre dall'Irpef il 50% dell'IVA versata per l'acquisto, entro il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali (classe energetica A o B) ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
Detta detrazione è consentita anche con riferimento agli acquisti da OICR.
Bonus mobili (comma 277): sale fino a 8 mila euro per l'anno 2023 (a 5 mila euro per l'anno 2024) la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Superbonus per il fotovoltaico (comma 10): a determinate condizioni, si può applicare la detrazione del 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte, in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi. E', inoltre, individuata la soglia (200 chilowatt) per l'applicazione della detrazione al 110% alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.
Superbonus al 110% (commi 894-895): proroga il superbonus al 110% per il 2023 al rispetto di alcuni requisiti temporali che consentono di non ridurre al 90% l'agevolazione come, invece, previsto dall'art.9 c.1 lett. a) numero 1 del DL 176/2022.
Il Superbonus al 110% nel 2023 è riconosciuto per gli interventi:
Barriere architettoniche (comma 365): si proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Nel caso di condominio occorre che la delibera condominiale relativa a tali lavori sia dottata con la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Le novità sui mezzi di pagamento
Uso contante (comma 384): Dal 1° gennaio 2023 s'innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante. L'uso del contante è consentito sino a 5.000 euro.
POS: per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.
Le norme prevedono inoltre che le associazioni di categoria determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni.
Inoltre, è istituito anche un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente, se il tavolo non trova una soluzione, sarà riconosciuto un “contributo straordinario”.
Le misure per la famiglia e tutti i cittadini
Caro-energia: la legge di bilancio in esame - oltre a predisporre l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico-gas per il primo trimestre 2023 (commi 11-12 e 15) e la riduzione dell'iva, compresa quella del teleriscaldamento (commi 13-14 e16) – prevede ai commi 17-19 una modifica dei requisiti per accedere al bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12 mila a 15 mila euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. Inoltre, si dispone, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni per le tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022.
Bonus Psicologo (538): la misura a tutela della salute mentale, prevista dall'arti.1-quater c.3 DL 228/2021, è estesa anche agli anni 2023 e 2024 e successivi; il limite massimo pro capite del contributo è elevato a 1.500 euro, rispetto al limite di 600 euro previsto per il 2022.
Assegno unico e universale per i figli a carico (D.Lgs. 230/2021) e Congedo parentale: novità a decorrere dal 1° gennaio 2023.
DSU (dichiarazione sostitutiva unica): fino al 31 dicembre 2022 si potrà presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma dal 1° luglio 2023, la presentazione in modalità precompilata è prioritaria.
Giovani, digitalizzazione e cultura: istituito un fondo per la promozione di progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori. Dal 2023 la nuova "Carta della cultura Giovani" assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età dai giovani appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35 mila; e una "Carta del merito", per chi, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, si diploma con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.
Reddito alimentare (commi 434-435): nasce una nuova misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Tramite un'applicazione si potrà prenotare e ritirare un “pacco alimentare” realizzato con l'invenduto della distribuzione alimentare.
Sostegno alimentare (commi 450-451): si prevede l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15 mila euro - da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Le misure per la pace con il Fisco
Definizione agevolata (comma 153-159): si potranno regolarizzare in modo agevolato le somme:
- richieste con avvisi bonari relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019-2020-2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
- derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola. Si dovrà pagare il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive; e sanzioni ridotte al 3%. Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto.
Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della norma in commento.
In deroga allo statuto del contribuente il comma 158 stabilisce proroga di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato. |
Pagamenti settore sportivo (comma 160 e 161): riaperti i termini dei versamenti sospesi (in scadenza il 22/12/2022) a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Tali pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 o in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
Si anticipano, inoltre, al 29 dicembre 2022 le scadenze dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte.
Sanatoria irregolarità formali (commi 166 a 173): regolarizzazione delle le irregolarità non rilevanti sulla determinazione della base imponibile (imposte sui redditi, IVA e IRAP) e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022. La sanatoria prevede la loro rimozione e il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da pagarsi in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale (commi 174-178): in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si prevede di regolarizzare le dichiarazioni - purché validamente presentate - relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile); l'interesse dovuto è pari al 2%. Il versamento è previsto in unica soluzione o a rate – nel caso in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Atti di accertamento (commi 179-185): definizione agevolate per gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Previste, tra l'altro, sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a:
Controversie tributarie: definizione agevolata anche per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado. La sospensione della controversia è condizionata all'apposita richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, fino al 10 luglio 2023, ponendo in capo al contribuente l'obbligo di depositare, perentoriamente entro la medesima data, la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Eliminata l'ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2024, quale conseguenza del deposito. Il nuovo comma 12-bis dispone che con il deposito della documentazione richiesta dalla norme il processo è dichiarato estinto e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate, in relazione alle controversie pendenti in ogni stato e grado.
Si prevede:
Conciliazione agevolata (comma 206 a 212): in alternativa alla definizione agevolata delle controversie si potrà definire – entro il 30 giugno 2023 - con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, a cui si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.
Rinuncia agevolata alle controversie (commi 213-218): si introduce e disciplina la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia si dispone il pagamento delle somme dovute (imposte, interessi e accessori) e sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Regolarizzazione versamenti (commi 219-221): si potrà regolarizzare - pagando l'imposta dovuta, senza sanzioni e interessi - l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, precisamente:
La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento del dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo. Il contribuente dovrà corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
Stralcio mini-cartelle (commi 222-230): previsto l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei debiti affidati all'agente della riscossione.
L'annullamento opera per i carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora.
Una specifica disciplina prevede l'annullamento automatico di altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, limitatamente per gli interessi comunque denominati, ma non per le sanzioni e le somme a titolo di rimborso delle spese.
Rottamazione cartelle esattoriali (commi 231-252): definizione agevolata anche per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
La definizione agevolata prevede il versamento delle sole somme:
Il pagamento si potrà effettuare in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Basterà presentare un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione e, una volta accolta domanda, l'agente comunicherà il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
Come precisa il dossier del Governo n.18, le norme sono innovative, rispetto alle precedenti rottamazioni, in quanto:
Inoltre, la rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
La definizione agevolata include anche le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.
Comunicazioni di inesigibilità (commi 253-254): si rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, prevedendo un differimento delle scadenze e introducendo anche un restyling del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, sono presentate per i ruoli consegnati negli anni:
L'agente della riscossione potrà presentare le predette comunicazioni anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
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