giovedì 15/12/2022 • 12:09
L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 75 e n. 76 del 14 dicembre 2022, ha istituito i codici tributo per versare l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e le sanzioni riguardanti violazioni relative ad accise e imposta di consumo sui tabacchi.
redazione Memento
Con le risoluzioni n. 75 e n. 76 del 14 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche e le sanzioni riguardanti violazioni relative ad accise e imposta di consumo sui tabacchi.
Imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina
I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a €22 per chilogrammo (art. 62 quater.1 c. 1 D.Lgs. 504/95).
Per il versamento, mediante il mod. F24 Accise, della citata imposta di consumo è stato istituito il codice tributo 5483.
In sede di compilazione, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del produttore/importatore/rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e “anno”, rispettivamente il mese e l'anno di immissione in consumo dei prodotti che contengono nicotina nel formato “MM” e “AAAA”.
Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni all'obbligo del pagamento di accise e dell'imposta di consumo nel settore tabacchi (di cui all'art. 61 c. 4 D.Lgs. 504/95) è stato istituito il codice tributo 5482.
In sede di compilazione del mod. F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del depositario, soggetto obbligato o rappresentante fiscale;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese”, nessun valore;
- nel campo “anno di riferimento”, l'anno di irrogazione della sanzione nel formato “AAAA”.
Fonte: Ris. AE 14 dicembre 2022 n. 75/E e n. 76/E
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