venerdì 18/11/2022 • 06:00
L'INPS ha fornito una precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile in merito al bonus 150 euro.
redazione Memento
Per quanto riguarda il bonus 150 euro, il limite retributivo previsto dalla legge è da considerarsi al netto della tredicesima. È quanto chiarito dall' INPS, che ha fornito una precisazione in merito all' indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, ex art. 18 DL 44/2022.
La norma, come noto, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022 , un'indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro ” .
L'INPS chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. L'indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.
L'elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l'imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell'eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.
I datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “2022-11”
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
Sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
Nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l'elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:
- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l'importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l'erogazione dell'indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l'importo di 1.538,00 euro;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.
Sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli che corrispondono l'indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).
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