martedì 15/11/2022 • 11:34
L’INPS, con il Messaggio 14 novembre 2022 n. 4101, fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione. La dichiarazione deve essere effettuata entro il 30 novembre 2022.
redazione Memento
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (art. 10 D.Lgs. 503/92), i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Pertanto, l'Istituto, con Mess. INPS 14 novembre 2022 n. 4101, chiarisce quali siano i titolari di pensione (con decorrenza compresa entro il 2021), soggetti al divieto di cumulo parziale, tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021.
Quali sono i pensionati esclusi dall'obbligo?
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, i seguenti soggetti:
Titolari |
Note |
---|---|
di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994 |
- |
di pensione di vecchiaia |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione |
di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro |
di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima |
Si ricorda che dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro |
di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni |
Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi |
N.B. Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G (art. 1, c. 42, L. 335/95). Tale disposizione continua a operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. |
Esistono altre eccezioni?
Inoltre, sono esclusi:
N.B. Si precisa che per il regime di cumulabilità applicabile nei confronti dei giudici di pace e per i giudici onorari aggregati per le indennità percepite nell'esercizio delle loro funzioni, sarà pubblicata apposita circolare all'esito degli opportuni approfondimenti. |
Entro quando presentare la dichiarazione?
Entro il 30 novembre 2022, i pensionati che non si trovano nelle condizioni elencate sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2021.
La scadenza è stabilita tenendo conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.
Da ricordare: le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.
Quali sono i redditi da dichiarare?
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Come presentare la domanda?
In alternativa, la dichiarazione reddituale può essere resa anche attraverso il Contact Center Multicanale (lunedì-venerdì, dalle ore 8 alle 20, e sabato dalle ore 8 alle 14).
Attenzione alle sanzioni
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
La somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Una precisazione per i giornalisti |
---|
Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità (art. 8 Regolamento INPGI 21 febbraio 2017) sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto. Pertanto, le istruzioni del messaggio in commento trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità con riferimento alla dichiarazione a preventivo. |
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della P.A.), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Si precisa che, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, lo stesso divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella P.A., per inidoneità al servizio militare o d'istituto.
In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.