martedì 25/10/2022 • 12:21
Con la sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, la Corte Costituzionale ha stabilito la legittimità dell'art. 248 c. 4 D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui sospende e non cancella gli obblighi di pagamento degli interessi di mora per gli enti locali in dissesto.
redazione Memento
In tema di enti locali in dissesto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 219 del 24 ottobre 2022, ha stabilito che l'art. 248 c. 4 D.Lgs. 267/2000 è legittimo nella parte in cui si limita a sospendere durante la procedura di dissesto e non a cancellare definitivamente gli obblighi di pagamento ai creditori degli interessi di mora. Una volta terminata la procedura di dissesto, è concesso ai creditori di riattivarsi nei confronti dell'ente risanato. Le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) esprimono, infatti, secondo la Corte, un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l'esigenza di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale e i servizi indispensabili per la comunità locale.
Si ricorda che il sopracitato articolo prevede che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto (di cui all'art. 256) i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248 c. 4 in riferimento agli artt. 3,5,81,97,114 e 118 Cost. nella parte in cui si equipara la disciplina sugli accessori del credito a quella dell'impresa in stato di insolvenza anziché prevedere che il pagamento della quota capitale del debito, eseguito dall'organo straordinario di liquidazione, abbia natura estintiva.
Secondo la Corte Costituzionale, il blocco di rivalutazione ed interessi in pendenza della procedura di dissesto rappresenta un meccanismo finalizzato alla realizzazione della par condicio e all'impedimento di un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore.
La mera sospensione degli obblighi di pagamento, inoltre, non genera un “dissesto a catena” a discapito dell'ente, dal momento che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario. Tale dissesto a catena può essere attribuibile solo alle scelte amministrative dell'ente che avrebbe dovuto apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell'equilibrio finanziario.
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