mercoledì 12/10/2022 • 16:29
Per gli acquisti dei viaggiatori extracomunitari, il rimborso IVA non si applica all’ipotesi di mandato all’acquisto con rappresentanza rilasciato dal gestore di un software digitale in favore del viaggiatore cui i beni vengono contestualmente riceduti.
redazione Memento
Con la risoluzione del 12 ottobre 2022 n. 60/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di acquisto e rivendita di beni a viaggiatori extracomunitari tramite mandato con rappresentanza.
Nel dettaglio, una società di diritto britannico che fornisce servizi nel campo del c.d. tax free shopping, vorrebbe operare, previa registrazione ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, anche sul mercato nazionale, implementando un software digitale o applicazione (App) che consentirà ai consumatori finali non residenti nel territorio dell'Unione Europea di acquistare beni in Italia e ottenere il rimborso dell'IVA su di essi assolta ai sensi dell'art. 38-quater c. 2 DPR 633/72.
A tal proposito, la società istante chiede all'Agenzia delle Entrate se l'agevolazione IVA sugli acquisti effettuati nel territorio dello Stato da parte di persone fisiche non residenti e non domiciliate nell'Unione Europea possa applicarsi anche nel caso in cui venga adottato il modello basato sul mandato con rappresentanza.
L'adozione di tale modello comporta che la cessione nei confronti del cliente extracomunitario non viene effettuata direttamente dal Retailer che gestisce un negozio/locale aperto al pubblico, bensì da una terza parte (Beta), anch'essa soggetto passivo d'imposta che:
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ricorda che per le cessioni di beni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, si applica l'art. 38- quater DPR 633/72 secondo cui le cessioni richiamate possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, inoltre, che:
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che il rimborso dell'IVA è sempre dovuto da parte del venditore nei confronti del viaggiatore, dovendosi negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escluderlo e/o a limitarlo, ovvero a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell'imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall'ordinamento.
Va quindi, esclusa, ad esempio, la possibilità che il venditore porti in detrazione l'imposta relativa agli acquisti e successive cessioni nei confronti di consumatori extra UE qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate, nonché neghi il rimborso, pur in presenza dei requisiti posti dall'art. 38-quater DPR 633/72, considerando di fatto soggetta ad imposta un'operazione che non lo è.
Ciò che, tuttavia, in base a quanto rappresentato dall'istante, non avverrebbe per l'attività ipotizzata, dove Beta non solo non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, ma non ne entra mai neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.
Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché di competenza di altra Autorità - si pensi alla legislazione a tutela dei consumatori in tema di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, diritto al ripensamento, garanzie sui beni acquistati, ecc. - o non costituenti oggetto di diretta richiesta, deve comunque negarsi che il modello descritto dalla società istante risulti conforme alla normativa nazionale e comunitaria.
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