martedì 11/10/2022 • 15:03
L'Agenzia delle Entrate ha dato le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell'invio dell'opzione per cessione del credito/sconto in fattura.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha dato le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all'art. 2 c. 1 DL 16/2012) ai fini dell'invio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (di cui all'art. 121 DL 34/2020). Nella risoluzione n. 58 dell'11 ottobre 2022 è, pertanto, stabilito che il versamento della sanzione (nella misura minima stabilita dall'art. 11 c.1 D.Lgs. 471/97) è effettuato tramite Mod. F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114” denominato “Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”.
Nel Mod. F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Più nel dettaglio, nella sezione “CONTRIBUENTE”:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, o, in mancanza, del condòmino incaricato dell'invio della comunicazione;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice identificativo 10. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l'anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell'opzione.
Si ricorda che la comunicazione per l'esercizio dell'opzione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate: - se relativa al superbonus alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
- per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
- per i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, entro il 15 ottobre 2022.
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