martedì 11/10/2022 • 11:14
In caso di vendita a distanza da un fornitore sammarinese ad un acquirente privato italiano, l'IVA si applica in Italia a determinate condizioni. In assenza di trasporto/spedizione a cura o per conto del fornitore, l'operazione può essere assoggettata ad IVA nella Repubblica di San Marino.
redazione Memento
Con la risposta dell'11 ottobre 2022 n. 498, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di IVA su cessioni di beni da parte di un soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti italiani.
Nel dettaglio, viene chiesto all'Agenzia delle Entrate:
Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, in generale, nel caso di una vendita a distanza effettuata da un fornitore sammarinese ad un acquirente non soggetto passivo italiano, l'imposta andrà applicata in Italia, se (art. 15 DM 21 giugno 2021):
Nelle ipotesi sopra menzionate in cui le operazioni risultano territorialmente rilevanti in Italia, il venditore dovrà nominare un rappresentante fiscale in Italia (art. 17 DPR 633/72) e applicare l'imposta italiana nei modi ordinari.
Laddove, invece, il contribuente si trovi sotto la soglia descritta e non intenda optare per la tassazione a destinazione, potrà assoggettare le vendite a distanza all'imposta sammarinese.
In ogni caso, non incide sulla territorialità dell'imposta il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta.
Si ricorda, inoltre, che in tema di acquisti e cessioni intracomunitarie, il pagamento del prezzo assume rilevanza ai fini della definizione del momento di effettuazione dell'operazione solo laddove sia antecedente all'inizio del trasporto o della spedizione, cosa che non si verifica nel caso in questione.
Peraltro, in mancanza di clausole contrattuali di segno contrario e di indicazioni circa la natura reale o estimatoria dei negozi oggetto delle operazioni, gli effetti traslativi si verificano, di norma, nel momento antecedente alla spedizione.
Laddove gli effetti traslativi, per una specifica clausola contrattuale o per la natura del negozio, si verifichino successivamente alla consegna, l'imposta potrà essere versata in quel momento, non modificandosi tuttavia il luogo dell'imposizione.
Quanto, invece, al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore, l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 13 c. 2 DM 21 giugno 2021, disciplinante le cessioni nei confronti di privati, con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino.
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