giovedì 06/10/2022 • 12:19
L’INPS, con Messaggio 5 ottobre 2022 n. 3656, informa sui nuovi titoli di soggiorno che consentono l'ampliamento della categoria di cittadini di Paesi terzi all’Unione europea beneficiari dell’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
redazione Memento
La Legge europea 2019-2020, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE, utili per accedere al c.d. Assegno di maternità dello Stato (art. 3, c. 3 lett. b), L. 238/2021).
L'INPS, pertanto, con Messaggio del 5 ottobre 2022 n. 3656, riepiloga i titoli di soggiorno che consentono l'accesso all'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
Assegno di maternità dello Stato: cosa sapere
L'assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui, anche detto "Assegno di maternità dello Stato", è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS (art. 75 D.Lgs. 151/2001).
La prestazione spetta:
A quanto ammonta?
Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari medi convenzionali che l'INPS pubblica ogni anno sul proprio sito.
Per l'anno 2022 l'assegno è pari a € 2.183,77.
L'assegno spetta:
Quali sono i requisiti generali necessari?
I requisiti generali richiesti per il diritto all'assegno sono:
I nuovi titoli di soggiorno per i cittadini di Paesi extra UE
Le modifiche operate dalla Legge europea impattano sui titoli di soggiorno che consentono l'accesso alla prestazione per i cittadini extracomunitari.
Alla luce di quanto disposto, è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all'Unione europea che possono accedere all'assegno.
In particolare, hanno diritto all'assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
Ulteriori requisiti
Per accedere alla prestazione sono inoltre previsti ulteriori requisiti, rispettivamente per la madre e per il padre.
Per la madre |
Per il padre |
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(*) Non sono richiesti i requisiti sia dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all'assegno deriva dalla madre o donna deceduta. |
Quando e come fare domanda?
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
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