giovedì 06/10/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 492 del 5 ottobre 2022, ha chiarito l'inapplicabilità della presunzione di prioritaria distribuzione agli utili indisponibili a seguito della sospensione degli ammortamenti e alla riserva legale inferiore al quinto del capitale.
redazione Memento
Con la risposta n. 492 del 5 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli utili indisponibili a seguito della sospensione degli ammortamenti (di cui all'art. 60 c. 7 bis DL 104/2020) e alla riserva legale che non ha ancora raggiunto 1/5 del capitale sociale non si applica la presunzione di prioritaria distribuzione (di cui all'art. 47 DPR 917/86). Conseguentemente è corretto distribuire ai fini fiscali le riserve in sospensione d'imposta non vincolate dalla sospensione degli ammortamenti.
La suddetta presunzione prevede che, in tema di distribuzione di utili, indipendentemente da quanto stabilito nella delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del c. 5 (ossia riserve o altri fondi costituiti con sovraprezzi azioni, con interessi da conguaglio per sottoscrizione azioni/quote, con versamenti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. Tale disposizione è applicabile a condizione che le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano liberamente disponibili cioè distribuibili (Circ. AE 16 giugno 2004 n. 26/E).
L'indisponibilità per la distribuzione si verifica nel caso della riserva legale, che si considera disponibile per la distribuzione solo per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di 1/5 del capitale sociale (art. 2430 c.c.).
In presenza di riserve in sospensione di imposta derivanti da due leggi di rivalutazione differenti (nel caso di specie si tratta della L. 350/2003 e della L. 266/2005), se le riserve hanno la stessa natura, la società può scegliere quale distribuire prioritariamente.
Il soggetto che distribuisce le riserve in sospensione d'imposta deve assoggettare a tassazione l'importo della stessa aumentata della relativa imposta sostitutiva (art. 13 c. 3 L. 342/2000). Il credito d'imposta spettante al soggetto e corrispondente alla stessa imposta versata può essere trasferito, come avviene nel caso di specie nei confronti della società consolidante (art. 13 c. 5 L. 342/2000).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.